Giudice Sportivo, inibizione e ammenda di 500 euro per Alessandro Gaucci

Giudice Sportivo, inibizione e ammenda di 500 euro per Alessandro GaucciTMW/TuttoC.com
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di Redazione TC

Il Giudice Sportivo Sostituto, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante 3/4 dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 agosto 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 21, 22, 23 E 24 AGOSTO 2026 In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA € 700,00

RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, al 1° minuto della gara, un petardo e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3 e 26 C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 500,00

BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, provocando danni al telone in plastica che copriva i pannelli LED posti dietro la porta della società avversaria e rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla intrinseca pericolosità del lancio effettuato, misura 3/5 della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del telone di copertura e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA  € 300,00

CATANIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 5700 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 72° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra ripetuto per otto volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). AMMENDA € 250,00 GIUGLIANO perché persona non autorizzata, in quanto sprovvista di pass, e riconducibile alla società, si introduceva negli spogliatoi al termine del primo tempo, reiterando la predetta condotta anche al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

CAMPOBASSO per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord esposto, dal 1° al 3° minuto del secondo tempo, uno striscione non autorizzato per circa un minuto. Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 SETTEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA

GAUCCI ALESSANDRO (PERUGIA) per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, integrazione r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 SETTEMBRE 2026

MARZETTI GIUSEPPE (SAMBENEDETTESE) per plateali proteste nei confronti della Quaterna Arbitrale (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FILIPPINI EMANUELE (PERUGIA) per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro (r. Arbitrale, integrazione r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).