Giudice Sportivo: 5 club multati, inibito fino al 20/2 Brunello (Atalanta U23)

12.02.2024 12:10 di  Valeria Debbia  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo: 5 club multati, inibito fino al 20/2 Brunello (Atalanta U23)
TMW/TuttoC.com
© foto di Federico De Luca

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 12 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 9 e 10 FEBBRAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI


Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società AREZZO, CESENA, GUBBIO, PESCARA, RIMINI, SPAL e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
-considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.



SOCIETA'
AMMENDA € 1.200,00

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. durante la fase di riscaldamento, un fumogeno nel recinto di gioco; 
2. durante l’ingresso in campo delle squadre, un fumogeno nel recinto di gioco;
3. al 32° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco;
4. all’8° minuto del secondo tempo, un petardo di forte intensità nel recinto di gioco;
5. al 27° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la fase di riscaldamento, un petardo di forte intensità nel recinto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara durante il saluto della Squadra, un fumogeno nel recinto di gioco in direzione dei giocatori della loro Società. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare che il lancio è stato effettuato contro la Società di appartenenza, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
AREZZO per avere l’85% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Sud, intonato, al 45° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un porta salviette posto nei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 FEBBRAIO 2024

BRUNELLO NICOLA (ATALANTA U23) per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
e del IV Ufficiale, in quanto pronunciava una frase irrispettosa nei loro confronti per dissentire verso il loro operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. 

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)

FRANZINI ARNALDO (LUMEZZANE)