Giudice Sportivo: 7 società multate, a Cesena sigarette accese contro il portiere

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari relative ai club di Lega Pro:
€ 2000,00 CESENA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore Curva Mare, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. fra il 30° ed il 35° minuto del secondo tempo, cinque bottigliette di acqua vuote all’indirizzo del portiere ospite senza colpirlo;
2. fra il 30° ed il 35° minuto del secondo tempo, tre accendini all’interno del terreno di gioco e 2 accendini nel recinto di gioco;
3. due sigarette accese all’indirizzo del portiere ospite mentre si trovava in terra per infortunio all’interno dell’area piccola.
B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi:
1. al 29° minuto del primo tempo per tre volte nei confronti di Istituzioni Calcistiche;
2. al 35° minuto del secondo tempo, nei confronti del portiere della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, misura attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed.).
€ 1000,00 CATANZARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord Settore 12, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco:
1. al 37° minuto del primo tempo, un fumogeno all'interno del recinto di gioco senza nessuna conseguenza;
2. tre bicchieri da 1⁄2 litro vuoti.
B) Per avere persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, all’88° minuto circa della gara, sostato presso l’imbocco del tunnel che immette sul terreno di gioco, senza essere inserite in distinta gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 800 FIDELIS ANDRIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco:
1. Al 38° minuto del secondo tempo, un accendino all'interno del recinto di gioco senza alcuna conseguenza;
2. Al 45° minuto del secondo tempo, una bottiglietta da 1⁄2 litro semipiena con tappo senza alcuna conseguenza.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
€ 800 TURRIS
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco:
1. dal settore curva, al 3° minuto, una bottiglietta d'acqua semipiena all'interno del recinto di gioco, dietro la porta, senza colpire alcun calciatore;
2. dal settore Tribuna, al 78° minuto un accendino sul terreno di gioco senza colpire alcun calciatore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.)
€ 500 ACR MESSINA
per avere una persona non autorizzata, ma riferibile alla Società e dotata di pass ad essa riconducibile, fatto accesso nell’area spogliatoi prima della
gara, mentre le squadre e la terna arbitrale erano ivi presenti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
€ 500 TORRES
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 92°minuto all’interno del recinto di gioco una bottiglietta d’acqua.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed).
€ 500 AQUILA MOTEVARCHI
per avere la squadra fatto accesso sul terreno di gioco alle ore 19:16, così provocando il ritardo nell'inizio del secondo tempo della gara di 12 minuti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S. e 54 NOIF, valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale, r.c.c., r. proc. fed).
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