Giudice Sportivo, due giornate a Parker. Una giornata a Morra e Di Carmine

Giudice Sportivo, due giornate a Parker. Una giornata a Morra e Di CarmineTMW/TuttoC.com
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di Antonino Sergi

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 13 e 14 Ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PARKER SEAN (PERGOLETTESE) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
ZARPELLON LEONARDO (VIRTUS VERONA) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, in occasione di una revisione FVS, nonostante i richiami da parte dell’Arbitro continuava a discutere e a proferire insulti nei confronti di un tesserato avversario concorrendo ad alimentare un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MORRA CLAUDIO (L.R. VICENZA) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, in occasione di una revisione FVS, nonostante i richiami da parte dell’Arbitro continuava a discutere e a proferire insulti nei confronti di un tesserato avversario concorrendo ad alimentare un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NEGRO DI STEFANO VINICIUS (CROTONE) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BERNARDOTTO GABRIELE (GUIDONIA MONTECELIO)
DI CARMINE SAMUEL (LIVORNO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)
MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)
ROSSINI MATTEO (CARPI)
DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)