Giudice Sportivo finale Playoff: ammenda all'Union Brescia, stop per Mercati

Giudice Sportivo finale Playoff: ammenda all'Union Brescia, stop per MercatiTMW/TuttoC.com
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di Lorenzo Carini

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 giugno 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA DEL 3 GIUGNO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione della Finale di andata i sostenitori della Società UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori

SOCIETA'
AMMENDA € 1.500,00

UNION BRESCIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, (circa il 60% dei 4836 presenti), intonato all’8° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, ripetuto per dieci volte e della durata di circa sessanta secondi, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.
Valutate le modalità complessive dei fatti ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MERCATI ALESSANDRO (UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)
CORRADINI GIOVANNI (ASCOLI)
D’ UFFIZI SIMONE (ASCOLI)
DE MARIA VINCENT (UNION BRESCIA)