Giudice Sportivo, inibizione per il DS della Pro Patria Sandro Turotti

Giudice Sportivo, inibizione per il DS della Pro Patria Sandro TurottiTMW/TuttoC.com
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di Antonino Sergi

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 9 e del 10 Marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA
€ 1.500,00

ASCOLI A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 4.651 presenti in Curva Nord e il 70% dei 2.959, presenti in Tribuna Mazzone), intonato: 1. circa il 90% dei 4.651 presenti in Curva Nord al 43° minuto della gara un coro offensivo e, al termine della gara, due cori insultanti nei confronti di tifosi di altra società, ripetuti nella prima circostanza per quattro volte e nella seconda uno per nove volte e l’altro per sette volte; 2. circa il 70% dei 2.959, presenti in Tribuna Mazzone al termine della gara due cori insultanti nei confronti di tifosi di altra società, ripetuti uno per nove volte e l’altro per sette volte; 3. circa il 30% dei 4.651 presenti in Curva Nord, al 36° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 48° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. durante la gara, trentacinque contenitori di Caffè Borghetti e sessanta bicchieri di plastica vuoti e semipieni di liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che con riferimento alle condotte sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA
€ 300,00

CATANIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (il 70% circa dei 4500 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 33° e al 34° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). 77/409

CAVESE A) per avere, i suoi sostenitori (il 70% circa dei 950 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 15° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine; B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Distinti, esposto, per tutta la durata della gara: 1. uno striscione (nel Settore Curva Sud) non autorizzato di circa 50 metri di lunghezza per 1 metro di larghezza; 2. uno striscione (nel Settore Curva Sud) non autorizzato di circa 10 metri di lunghezza per 1 metro di larghezza; 3. uno striscione (nel Settore Distinti) non autorizzato di circa 10 metri di lunghezza per 1 metro di larghezza. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 40° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido sul terreno di gioco senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA
€ 200,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 1° e all’11° minuto della gara, due petardi nel proprio Settore, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TEAM ALTAMURA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato: 1. al 25° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra avversaria; 2. dal 34° al 40° minuto e dal 44° al 45° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto in maniera continuativa. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., 77/410 ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA

TUROTTI SANDRO (PRO PATRIA) per avere, al 52° minuto del secondo tempo, a seguito di un gol subito dalla propria squadra, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto: 1. si alzava dalla panchina aggiuntiva, uscendo dall’area tecnica per protestare con veemenza, urlando e sbracciandosi nei confronti del IV Ufficiale; 2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, continuava a protestare veementemente nei confronti dell’Arbitro, proferendo altresì parole irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 36, comma 2 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA

CACACE DAVIDE (SORRENTO) per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto: 1. mostrava all’Arbitro le immagini di un’azione sul cellulare e proferiva nei suoi confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato; 2. alla notifica del provvedimento di espulsione e prima di lasciare il terreno di gioco, proferiva ulteriori frasi irrispettose nei confronti di tutta la Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 2 lett. a) G.C.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

TARTAGLIA PASQUALE (CAMPOBASSO) per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

COLONNA GIANCARLO (SORRENTO) per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto ripetute parole irrispettose e offensive nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ANTONINI SANDRO (SALERNITANA) per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, entrava sul terreno di gioco, per protestare veementemente nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).