Giudice Sportivo, lancia un pallone in campo nel recupero: due giornate a Semprini

Giudice Sportivo, lancia un pallone in campo nel recupero: due giornate a SempriniTMW/TuttoC.com
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di Antonino Sergi

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 9 e del 10 Marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SEMPRINI MAURO (SAMBENEDETTESE) per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, si alzava dalla panchina e a gioco in svolgimento, lanciava deliberatamente un secondo pallone in campo con il chiaro intento di interferire con il gioco. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la sua particolare deprecabilità, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (calciatore di riserva, r. Arbitrale, supplemento r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCIACCA GIACOMO MICHELE (ALBINOLEFFE) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, nel tentativo di recuperare il pallone, interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata, colpendolo da tergo sul calcagno, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

BAGGI FEDERICO (PINETO) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale; in quanto, a seguito di una decisione tecnica, si alzava dalla panchina 77/412 e correva, uscendo dall’area tecnica, verso il IV Ufficiale fino ad arrivare a circa un metro di distanza e proferendo frasi irrispettose nei suoi confronti e della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (calciatore sostituito, r. IV Ufficiale).

CAPOMAGGIO GALO (SALERNITANA) per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.

GOLEMIC VLADIMIR (SALERNITANA) per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (GUIDONIA MONTECELIO)
CORRADI CHRISTIAN (TRENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIERNO ROBERTO (CAMPOBASSO)
ROSETTI MANUEL (CARPI)
CAPORALE ALESSANDRO (COSENZA)
MONDONICO DAVIDE (DOLOMITI BELLUNESI)
STANTE FRANCESCO (INTER U23)
RONCO DIEGO (MONOPOLI)
GERMINARIO GIANLUCA (PINETO)
PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)
CERRETTI CRISTIAN (PONTEDERA)
MASTROMONACO GIAN LUCA (RENATE)
ANASTASIO ARMANDO (SALERNITANA)
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO (VIS PESARO)