Giudice Sportivo, multe per Rimini, Vis Pesaro, Montevarchi e Imolese

28.11.2022 15:00 di Giacomo Principato   vedi letture
Giudice Sportivo, multe per Rimini, Vis Pesaro, Montevarchi e Imolese
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26 NOVEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

ESIMENTI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, GUBBIO, REGGIANA hanno, in violazione della
normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA
€ 1000 RIMINI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, circa 5 minuti dopo il termine della partita, nel Settore loro riservato un petardo di media intensità;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una parte di un servizio sanitario ubicato nei bagni loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose a causa del petardo esploso (r. proc. fed., r. c.c,
documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 1000 VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 49° minuto del secondo tempo, un bicchiere contenente birra nel recinto di gioco, colpendo dietro la schiena l'Assistente dell'Arbitro n°2. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (referto arbitrale).

€ 500 PONTEDERA per avere persone presenti nello spogliatoio riservato alla Società ospitata non identificate, ma riferibili alla Società medesima, danneggiato un tavolino di plastica ivi ubicato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta. (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 300 AQUILA MONTEVARCHI per avere circa la metà dei suoi sostenitori posizionati in Curva Sud (e, quindi, nel numero complessivo di duecento circa) intonato, al 31° minuto del primo tempo per 4 volte e dopo la fine della gara per 10 volte cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. Fed., r.c.c.).

€ 300 IMOLESE per avere i suoi sostenitori posizionati nella curva loro riservata intonato, al 47° minuto circa, per due volte cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 DICEMBRE 2022

MENGA MICHELE (VIS PESARO)
per avere, durante l’intervallo di gioco, mentre si trovava nel tunnel che conduce agli spogliatoi, esternato pubblicamente, in segno di protesta verso una decisione arbitrale, un’espressione blasfema. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed., supplemento referto arbitrale).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RENZONI FRANCESCO (VIS PESARO)
per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, dopo essere già stato richiamato in precedenza dal IV Ufficiale, si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica e dissentiva in maniera plateale nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.