Giudice Sportivo, pioggia di sanzioni: quattro gli allenatori squalificati

16.11.2021 17:15 di  Giacomo Principato   vedi letture
Giudice Sportivo, pioggia di sanzioni: quattro gli allenatori squalificati
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 13,14 E 15 NOVEMBRE 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:  

AMMENDA
 
€ 5.000 JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori occupanti la Tribuna centrale intonato cori oltraggiosi nei confronti del IV Ufficiale di Gara e del Componente della Procura Federale e per avere posto in essere fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza:   1. al 25°minuto del secondo tempo proferendo parole offensive ed ingiuriose nei confronti dei predetti;   2. nello stesso frangente sub 1) prendendo a pugni la vetrata che separa il terreno di gioco dalla suddetta tribuna;   3. al 26°minuto del secondo tempo attingendo con due sputi sulla nuca e sulla spalla il IV Ufficiale di gara e con uno sputo sulla spalla il Componente della Procura Federale.  Condotte interrotte soltanto dopo l'intervento dello SLO, del DGE e il potenziamento della presenza di steward nel settore suddetto.   Ritenuta la continuazione, valutate le complessive modalità del fatto e il fattivo intervento della Società ospitante a mezzo dei suoi delegati, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed, r.c.c., r.IV uff.).
 
€ 2.000 CAMPOBASSO   1. per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'avere fatto scoppiare un petardo all'interno del settore da loro occupato;  2. per avere, al 1°minuto del primo tempo, i suoi sostenitori occupanti la curva riservata agli ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti della Società avversaria.  Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il Campobasso giocava in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).  
 
€ 1.000 PIACENZA   1. per fatti violenti, commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato dal settore occupato dai predetti tifosi verso il campo, con arresto sulla pista esterna al terreno di gioco:   a) al 35°minuto del primo tempo, bicchieri di plastica;   b) al 82° minuto del primo tempo, bicchieri di plastica e una bottiglia di plastica;  2. per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori per essersi, poco dopo il minuto 35°, un suo tifoso arrampicato sulla rete adiacente al campo, trattenuto sulla stessa per circa 3/4 minuti e allontanato soltanto dopo l'intervento del DGE e di un Agente di Polizia.   Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il Piacenza giocava in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S (r.c.c.).  
 
€ 500 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi sostenitori danneggiato la serratura di ingresso e il pavimento dei bagni riservati al settore ospiti, come da accertamenti effettuati prima e al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che la Fidelis Andria giocava in trasferta. (r.c.c., supplemento r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).
 
€ 500 VIRTUS FRANCAVILLA per avere i suoi sostenitori, al 13°, 18°, 26° e 40°minuto circa del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi e della squadra avversaria.    Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
 
€ 500 PERGOLETTESE per avere i suoi sostenitori ripetutamente intonato cori oltraggiosi nei confronti del direttore di gara al 42°minuto e alla fine del primo tempo, al 9°, al 23° e al 27° minuto del secondo tempo.  Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Pergolettese giocava in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).
 
€ 500 PRO PATRIA per avere i suoi sostenitori, al 10° minuto circa del secondo tempo, intonato cori incitanti alla violenza in occasione di un fallo commesso da un calciatore della loro squadra in danno di un avversario.  Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive delle condotte e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
 
€ 500 PICERNO per avere i suoi sostenitori, al 20°minuto circa del secondo tempo, intonato per due volte cori oltraggiosi nei confronti della squadra avversaria.    Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
 
€ 500 TARANTO   1. per avere, al 36°minuto circa del primo tempo, i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;  2. per avere i suoi sostenitori formato con carta gommata un simbolo osceno sul vetro divisorio del settore dagli stessi occupato.  Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società Taranto disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).
 
€ 500 TERAMO per vere i suoi sostenitori danneggiato 5 sediolini/sedute nella curva ospite, come da accertamento effettuato al termine della gara.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che il Teramo giocava in trasferta. (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).
 
DIRIGENTI ESPULSI
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2021 E AMMENDA € 500

 

DE CARNE FABIO (MONOPOLI) per avere tenuto, a fine primo tempo, mentre rientrava negli spogliatoi, sotto il tunnel un comportamento minaccioso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, tentando di raggiungerlo senza riuscirvi in quanto fermato dai dirigenti della propria squadra.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).  
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2021
 
MONTERVINO FRANCESCO  (TARANTO) per avere tenuto, a fine primo tempo, mentre rientrava negli spogliatoi, sotto il tunnel un comportamento minaccioso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, tentando di raggiungerlo senza riuscirvi in quanto fermato dai dirigenti della propria squadra.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.  
 
DIRIGENTI NON ESPULSI
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 NOVEMBRE 2021 E AMMENDA € 500

 
MENGA MICHELE   (VIS PESARO) per avere tenuto, al termine della partita, un comportamento irriguardoso nei confronti del IV ufficiale in quanto pronunciava parole irrispettose nei suoi confronti.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.IV Uff, r.proc. fed, panchina aggiuntiva.).  
 
ALLENATORI ESPULSI
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500

 
CLEMENTELLI ANTONIO  (PICERNO) per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva, entrava quasi sul terreno di gioco e protestava veemente e platealmente in seguito ad una decisione arbitrale. Successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, colpiva con un calcio una bottiglietta d'acqua allocata a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r.IV Uff).
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
 
BANCHIERI SIMONE  (PRO SESTO) per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava reiteratamente nei confronti di una sua decisione arbitrale.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV Uff).

LA VECCHIA LUIGI   (OLBIA) per avere, al 41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente verso una sua decisione rivolgendogli frasi irriguardose.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV Uff).
 
ALESSI DAVID   (PISTOIESE) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente verso una sua decisione uscendo dall'area tecnica e rivolgendogli frasi irriguardose.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV Uff).
 
ALLENATORI NON ESPULSI
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 1.000

 
TAURINO ROBERTO   (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti per il tramite di un suo collaboratore che comunicava con un altro collaboratore seduto in panchina aggiuntiva nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS.,  con l'applicazione della recidiva in considerazione della sanzione della stessa natura già irrogata con C.U n. 107/DIV del 9.11.2021. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (sanzione da scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso, r.proc.fed.).
 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
 
MASSIMILANO CANZI    (OLBIA) per aver pronunciato un’espressione blasfema al termine della gara nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.)
 
CEVOLI ROBERTO (RENATE) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, al 20°minuto circa del secondo tempo, proferendo al suo indirizzo parole minacciose al termine di una discussione concitata con lo stesso. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed.).