Giudice Sportivo, stangata per De Luca: tre turni di stop

31.08.2021 16:00 di  Dario Lo Cascio  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo, stangata per De Luca: tre turni di stop
TMW/TuttoC.com
© foto di Federico Gaetano

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 30 e 31 agosto 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 28, 29 E 30 AGOSTO 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PALO ANTONIO (PICERNO) per aver pronunciato ripetutamente un'espressione blasfema nel corso della gara; sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed)

PAGLIUCA GUIDO (LUCCHESE) per avere diretto la squadra mediante comunicazioni telefoniche e indicazioni fornite verbalmente dagli spalti, nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS. (sanzione da scontarsi la prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso, r.proc.fed.).

D AGOSTINO GAETANO (VIBONESE) per aver pronunciato un'espressione blasfema al termine della gara; sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed).

AMMONIZIONE (I INFR)

MARCOLINI MICHELE (ALBINOLEFFE)
FONTANA GAETANO (IMOLESE)
COLELLA GIOVANNI (LEGNAGO SALUS)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DE LUCA GIUSEPPE (TRIESTINA) per avere tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL, colpendolo intenzionalmente con una gomitata al mento (mentre il pallone non era a distanza di gioco, a circa 10 metri) facendolo cadere a terra, senza provocare particolari conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerando, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, che il colpo è stato inferto mentre il pallone non era a distanza di gioco con grande vigoria; e diretto verso una parte delicata del corpo dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

KRAJA ERDIS (LECCO) per aver, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, pronunciando al suo indirizzo ripetutamente un epiteto offensivo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 32, comma 1, lett. a), C.G.S.

MARCUCCI ANDREA (LATINA) per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario all'interno dell'area di rigore, spingendolo mentre si stava dirigendo in porta ed impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DETTORI FRANCESCO (PICERNO)
PALMIERI RICCARDO (FIORENZUOLA)
PELLACANI FILIPPO (VIRTUSVECOMP VERONA)
GAVAZZI FABIO (VIS PESARO)
COCCO ANDREA SALVATORE (SEREGNO)