Giudice Sportivo: stangata per Dubickas. Due turni a Pittino e Carriero
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 16 e 17 Marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 13, 14, 15 E 16 MARZO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DUBICKAS EDGARAS (TERNANA) per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, dapprima gli tirava i capelli e successivamente lo colpiva con una gomitata all’altezza della spalla, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura dei gesti perpetrati e l’essere gli stessi posti in essere a gioco fermo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PITTINO TOMMASO (DOLOMITI BELLUNESI) per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di contendergli il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia, senza procurargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compreso il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell’art 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LANGELLA CHRISTIAN (COSENZA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo il triplice fischio, correva con fare minaccioso verso di lui fino ad arrivare a circa un metro di distanza, proferendo frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
SANTARELLI LORENZO (GIUGLIANO) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, usciva dall’area tecnica per festeggiare, lanciava il pallone in mezzo al campo e proferiva frasi offensive nei loro confronti. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (calciatore di riserva). FELICIOLI GIANFILIPPO (PRO PATRIA) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina gesticolando e proferendo parole offensive e irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (calciatore sostituito, r. IV Ufficiale).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (VII INFR)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (SALERNITANA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto: A) nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione agli sputi che questi ultimi avevano indirizzato nei confronti dei calciatori avversari, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti; B) nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, dopo aver fatto ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, lo strattonava con forza, sbattendolo verso la parete e provocando così un parapiglia sedato grazie all’intervento dei dirigenti della propria squadra. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
GUCCIONE FILIPPO (AREZZO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
VARELA DJAMANCA MUHAMED SERIFO (AREZZO)
BERNARDI EDOARDO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
NICOLETTI MANUEL (ASCOLI)
BIANCHI SEBASTIANO (AZ PICERNO)
SGANZERLA RICCARDO (BRA)
GOMEZ GUIDO (CROTONE)
OWUSU AUGUSTO SEDORF (JUVENTUS NEXT GEN)
KHAILOTI OMAR (NOVARA)
BANE ABDOUL HATE (PERGOLETTESE)
POSTIGLIONE NICCOLO (PINETO)
CALI’ MICHELE (RENATE)
QUIRINI ETTORE (SALERNITANA)
RICCARDI PASQUALE (SIRACUSA)
POLI FABRIZIO (TEAM ALTAMURA)
PAGANINI LUCA (VIS PESARO)
PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)
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