Giudice Sportivo, stop per quattro mister. Tre turni per Prosperi (Cavese)
Il Giudice Sportivo e il suo sostituto, nella doppia seduta del 13 Aprile 2026, hanno adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito a dirigenti, tecnici e staff:
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MAGGIO 2026
VOLUME LUIGI (TRAPANI)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto:
protestava platealmente, proferendo frasi offensive nei loro confronti per contestarne l’operato; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, prima di lasciare il terreno di gioco, reiterava il proprio comportamento, pronunciando ulteriori frasi offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale e del IV Ufficiale.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, e, in particolare, la gravità e la reiterazione della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. (dosimetria della sanzione che tiene conto della qualifica di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG. VOLUME LUIGI, r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 MAGGIO 2026
GARGIULO ALFONSO (SORRENTO)
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, a gioco fermo, usciva dall’area tecnica e proferiva parole irrispettose nei loro confronti, per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 APRILE 2026
CARRIERO DAVIDE (AZ PICERNO) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, abbandonato l’area tecnica entrando sul terreno di gioco per protestare veementemente e scambiarsi offese con un componente della panchina della squadra avversaria.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PROSPERI FABIO (CAVESE) per avere, al termine della gara, esultato nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria in modo provocatorio, rivolgendo loro altresì gesti offensivi; veniva inoltre a contatto fisico con un tesserato avversario con fare minaccioso. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, veniva allontanato a fatica da diverse persone.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GIUBILINI DAVIDE (ALCIONE MILANO) per aver, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, in occasione di una revisione FVS, nonostante fosse stato invitato a rimanere seduto, si alzava più volte dalla panchina uscendo dall’area tecnica e, con fare provocatorio, mentre gli ufficiali di gara erano impegnati nella revisione, proferiva frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
ARONICA SALVATORE (TRAPANI) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica ed entrava nell’area di revisione, guardando lo schermo e disturbando, con la sua presenza, la revisione in corso.
Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FLORO FLORES ANTONIO (BENEVENTO) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, protestato nei confronti dell’Arbitro proferendo nei suoi confronti una frase irriguardosa.
NUTI FRANCESCO (COSENZA) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, abbandonato l’area tecnica entrando sul terreno di gioco per protestare veementemente e scambiarsi offese con un componente della panchina della squadra avversaria.
DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente proferendo una frase irrriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
OLIVI SAMUELE (NOVARA) per avere, al 51° minuto del primo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
CREMONESI MICHELE (PERGOLETTESE) per avere, al 23° minuto del primo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (supplemento r. Arbitrale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
IORI MANUEL (CITTADELLA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
SCIACCA WILLIAM (TORRES) per avere, 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo una sua decisione, proferiva parole irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRACCIALE GIOVANNI (LATINA) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, a gioco fermo, usciva dall’area tecnica e proferiva parole irrispettose nei loro confronti, per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
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