Lega Pro, ecco il regolamento sulla gara da recuperare

10.10.2020 12:30 di  Gianmarco Minossi   vedi letture
Lega Pro, ecco il regolamento sulla gara da recuperare
TMW/TuttoC.com

Si rammentano le norme in vigore relative ai recuperi delle gare:

le gare che non possono avere inizio per accertata impraticabilità del campo conseguente a nebbia,

pioggia o vento, dovranno essere recuperate il giorno successivo salvo che il campo di gioco sia

indisponibile in quanto impegnato per la disputa di altra gara ufficiale o che una delle due società debba

disputare nella settimana altre gare ufficiali.

Nel caso in cui l’impraticabilità del campo di gioco fosse dovuta a neve, il recupero potrà avvenire il

giorno successivo, ferme restando le limitazioni di cui al comma precedente e solo sull’accordo delle

società interessate.

Le stesse dovranno notificare l’accordo all’arbitro – che lo certificherà - contestualmente con la

declaratoria da parte dello stesso dell’impraticabilità del campo.

Dell’avvenuto accordo dovrà essere data immediata comunicazione alla Lega da parte della società

ospitante.

Ferme restando le precedenti ipotesi, le gare comunque non iniziate saranno recuperate, salvo diverse

esigenze di carattere sportivo, nei 15 giorni successivi nella data che sarà fissata dal Presidente della

Lega.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle

sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, deve essere disposta la prosecuzione, in altra

data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione

inappellabile, dall’arbitro.

Per le gare interrotte, le due società hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della

gara il giorno successivo, previa ratifica dell’accordo da parte della Lega Pro. In caso di mancato

accordo fra le due società, o di mancata ratifica da parte della Lega Pro, il Presidente della Lega Pro

provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi, salvo diverse esigenze di carattere

sportivo, entro quindici giorni dal provvedimento.

La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:

a. la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momentodell’interruzione,

come da referto dell’arbitro;

b. nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le

due società al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla

distinta dell’arbitro il giorno dell’interruzione, con le seguenti avvertenze:

1) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati

nuovamente;

2) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né

possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

3) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella

prosecuzione;

4) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una

gara disputata successivamente alla partita interrotta;

5) le ammonizioni singole inflitte dall’arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in

esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

6) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora

effettuate nella prima gara.

Per le gare annullate il Presidente della Lega Pro provvede a fissare la data di ripetizione della gara, da

effettuarsi entro quindici giorni, salvo diverse esigenze di carattere sportivo.

Esecuzione sanzioni

Si riporta, l’Art.21, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva:

“4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano

scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della

qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3‐0 o 6‐0 ai sensi dell’art.10, e non sono state

successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di

annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente

successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il

tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica

nella prosecuzione della gara.”