Novara, inammissibile il ricorso all'Alta Corte contro la Mariano Keller

Al termine della sessione di udienze della giornata di ieri, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva - riunitasi presso la sede del Foro Italico - ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Novara contro la FIGC e la ASD Mariano Keller avverso la delibera della Commissione Vertenze Economiche, emessa il 21 gennaio 2014 relativa al classe 1998 Aboubacar Aziz Mike Sylla (in prestito dallo scorso gennaio al Nerostellati Frattese).
Il 30 aprile 2014, era stato respinto il reclamo proposto dalla società piemontese contro la decisione della Commissione Premi di Preparazione, che aveva dichiarato la stessa società Novara tenuta al pagamento della somma di euro 16.050, a titolo di premio di preparazione in favore della A.S.D. Mariano Keller, e della somma di euro 8.025, a titolo di penale in favore della FIGC.
L’Alta Corte ha tuttavia disposto la trasmissione della decisione alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. d), del Codice, per la relativa segnalazione alla Federazione competente, circa l’art. 96 NOIF.
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