Giudice Sportivo: ammende per Renate e Treviso, una giornata a Belmonte
Il Giudice Sportivo Sostituto, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 18 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA'
AMMENDA € 500,00
RENATE per avere alcuni dei suoi tesserati causato il ritardo del secondo tempo di 2 minuti e 40 secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla durata del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
TREVISO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato: 1. un seggiolino posto nel Settore loro riservato; 2. la rete di protezione anti lancio oggetti in più punti. Valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BELMONTE NICOLA (FOLGORE CARATESE) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di squalifica in corso di esecuzione (C.U. n. 14/DIV del 14.09.2026), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S., durante la gara, in più occasioni dirigeva la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente all’Allenatore in seconda SIG. GIANLUCA DELLA ROCCA, al Collaboratore SIG. BUSNELLI e ad alcuni giocatori in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. In particolare, in occasione dei due cooling break si portava dietro la panchina a contatto con la rete e comunicava con la squadra. Valutate le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S. (r. proc. fed.).
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