Giudice Sportivo Girone B, cinque giocatori squalificati per una giornata

Giudice Sportivo Girone B, cinque giocatori squalificati per una giornataTMW/TuttoC.com
Oggi alle 08:20Girone B
di Antonino Sergi

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 17 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA
€ 400,00 PESCARA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 300,00 RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto quattro seggiolini e danneggiato un seggiolino posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).

100,00 PERUGIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, al 19° minuto del primo tempo, per circa un minuto, uno striscione di circa 10 metri per 1,5 metri, non autorizzato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BENUSSI FRANCESCO (ATALANTA U23) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e antisportiva nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a seguito di una mischia creatasi sul terreno di gioco tra tutte le componenti delle squadre avversarie, dapprima proferiva nei loro confronti frasi minacciose e, successivamente, si portava faccia a faccia con un giocatore avversario per poi spintonarlo. 16/57 Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CESARETTI ALESSANDRO (LATINA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

DI RENZO ANASTASIO (SAMBENEDETTESE) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e antisportiva nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a seguito di una mischia creatasi sul terreno di gioco tra tutte le componenti delle squadre avversarie, tentava di colpirlo con un calcio senza riuscirci e successivamente lo strattonava per la maglia, fino al momento in cui veniva allontanato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, consistente in un tentativo di infliggere un calcio ad un avversario, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MIRRA JACOPO (ATALANTA U23) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e antisportiva nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a seguito di una mischia creatasi sul terreno di gioco tra tutte le componenti delle squadre avversarie, lo spintonava e lo strattonava per la maglia, proferendo nei suoi confronti frasi offensive. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

SPURIO ANDREA (CAMPOBASSO) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in uscita dall’area di rigore, interveniva a gamba alta travolgendo l’avversario, che cadeva a terra, senza conseguenze lesive. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto e la pericolosità della condotta posta in essere a gamba alta e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

ROSETTI MANUEL (FORLI') per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA) per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.

PERROTTA FRANCESCO SIMON (SAMBENEDETTESE) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e antisportiva nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a seguito di una mischia creatasi sul terreno di gioco tra tutte le componenti delle squadre avversarie, lo spintonava e lo strattonava per la maglia, proferendo nei suoi confronti frasi offensive. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.