Giudice Sportivo: multa per la Dolomiti Bellunesi, due turni a Ciofani

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 26 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 25 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società NOVARA, PRO VERCELLI e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 300,00
DOLOMITI BELLUNESI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’8° minuto del primo tempo, due bicchieri di plastica semipieni di liquido uno sul terreno di gioco e uno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il tipo di oggetto lanciato, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
FERRETTI ANDREA (UNION BRESCIA) per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 OTTOBRE 2025
GATTO RICCARDO (INTER U23) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, a seguito di revisione FVS, abbandona l’area tecnica e si avvicinava all’area di revisione protestando platealmente nei confronti del Delegato di Lega contestando il posizionamento del monitor FVS. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CIOFANI MATTEO (TRIESTINA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, protestava platealmente proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ARCECI SIMONE (ALBINOLEFFE) per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
DIANA AIMO (UNION BRESCIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
GALLO FABIO (L.R. VICENZA)
OPERATORI SANITARI
ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAGGI MARIO ALEX (LUMEZZANE) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina, e proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
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