Triestina, ammende per mancata osservanza dei Protocolli Sanitari

17.09.2021 13:15 di Antonino Sergi   vedi letture
Triestina, ammende per mancata osservanza dei Protocolli Sanitari
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Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 702 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro MILANESE, Marcello TENCE e della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO MILANESE, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/01/21 a distanza di 20 giorni dal precedente del 16/12/20, nonché al test eseguito in data 04/02/21 a distanza di 16 giorni dal precedente del 19/01/21; al test eseguito in data 19/02/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 04/02/21, al test eseguito il 30/04/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 15/04/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 di Brazzit Massimo al tampone del 22/03/21;

MARCELLO TENCE, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/01/21 a distanza di 20 giorni dal precedente del 16/12/20, nonché al test eseguito in data 04/02/21 a distanza di 16 giorni dal precedente del 19/01/21; al test eseguito in data 19/02/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 04/02/21, al test eseguito il 30/04/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 15/04/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 di Brazzit Massimo al tampone del 22/03/21;

U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obbli previsti dal C.U. n° 78/A del 1/09/2020;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marcello TENCE e Mauro MILANESE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 SRL;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 525,00 (cinquecento venticinque/00) di ammenda per il Sig. Mauro MILANESE, di € 525,00 (cinquecento venticinque /00) di ammenda per il Sig. Marcello TENCE e di € 700,00 (settecento/00) di ammenda per la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 SRL;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.