Triestina, due mesi e venti giorni di inibizione per l'ex presidente Rosenzweig

Triestina, due mesi e venti giorni di inibizione per l'ex presidente RosenzweigTMW/TuttoC.com
Oggi alle 18:00Girone A
di Sebastian Donzella

La FIGC ha reso noto l'accordo relativo alla squalifica comminata all'ormai ex presidente della Triestina, Ben Rosenzweig. Di seguito la nota:

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 169 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Benjamin Lee ROSENZWEIG avente ad oggetto la seguente condotta:

Benjamin Lee ROSENZWEIG, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione:

a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 212/A del 21 marzo 2025, paragrafi 15 e 17, per avere lo stesso, entro il termine dell’8 agosto 2025, omesso di provvedere al deposito delle garanzie a copertura della rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 31 luglio 2025, in assenza di copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate nelle stagioni sportive precedenti;

b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 294/A del 9.5.2025, paragrafo 2, per avere lo stesso, entro il termine dell’8 agosto 2025, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati per la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.. Segnatamente, per non aver provveduto, entro l’8 agosto 2025, al deposito presso la Lega Pro di idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, di calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto: 
Sig. Benjamin Lee ROSENZWEIG;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Benjamin Lee ROSENZWEIG;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.