Giudice Sportivo, ammenda di 1000 euro al Monterosi

17.03.2023 18:00 di  Dario Lo Cascio  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo, ammenda di 1000 euro al Monterosi
TMW/TuttoC.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, vista la relazione redatta dai componenti della Procura Federale in data 7 gennaio 2023 nonché il referto del Direttore di Gara, inerenti alla gara MONTEROSI TUSCIA - POTENZA disputata in pari data, ed il conseguente provvedimento con il quale sono stati disposti accertamenti istruttori; vista la relazione trasmessa dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue. Dagli accertamenti effettuati risulta che, al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, una persona proferiva parole ingiuriose nei confronti del Direttore di gara, in segno di protesta per la sua conduzione arbitrale. Dall'istruttoria espletata è risultata, altresì, la compiuta individuazione del soggetto che ha posto in essere la condotta. Il predetto non risulta né compreso nei fogli di censimento depositati dalla Società MONTEROSI TUSCIA né ricoprire alcuna carica societaria, come evidenziato anche dalle visure camerali acquisite da questo Ufficio. Tuttavia, appare evidente la sua riconducibilità alla Società ospitante, in considerazione delle dichiarazioni rilasciate dai suoi tesserati escussi, delle fotografie acquisite in atti e dalle proteste espresse con riferimento a decisioni arbitrali asseritamente contrarie alla Squadra di casa. In conseguenza, sulla scorta delle summenzionate risultanze istruttorie, risulta che una persona riconducibile alla Società MONTEROSI TUSCIA, pur non rivestendo cariche formali nell'ambito societario, ha proferito parole irriguardose ed offensive nei confronti dell'arbitro della gara in oggetto.

Per i motivi esposti, il G.S. adotta il seguente provvedimento:

AMMENDA DI € 1000 SOCIETA’ MONTEROSI TUSCIA

per avere una persona alla stessa riconducibile, al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, protestato all'indirizzo dell'Arbitro, pronunciando nei suoi confronti parole offensive ed irriguardose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.