Giudice Sportivo Coppa Italia, inibito Condò, stop per Gori e Cassani
Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 28 e 29 ottobre 2026 ha adottato le deliberazioni relative alle gare degli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia disputate il 27 e 28 ottobre.
SOCIETA'
AMMENDA € 700,00
CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 92° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 600,00
BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’85° minuto della gara, cinque fumogeni nel recinto di gioco, nei pressi dell’impianto LED posto all’altezza della bandierina del calcio d’angolo, provocando danni all’impianto LED e al manto erboso sintetico. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento all’intrinseca pericolosità dei lanci effettuati, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso sintetico e ai danni riportati dall’impianto LED, considerato che la società disputava la gara in trasferta e valutati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 400,00
SAVOIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE FINO AL 18 NOVEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
CONDÒ LUIGI (LATINA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro. Dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, si alzava dalla panchina aggiuntiva arrivando con i piedi sulla linea laterale e proferendo parole irriguardose nei confronti del direttore di gara per contestarne l’operato. Alla notifica del provvedimento di espulsione, minacciava inoltre di entrare in campo, venendo prontamente fermato da un dirigente della propria squadra. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE FINO AL 30 NOVEMBRE 2026
LUCARELLI ALESSANDRO (LIVORNO) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro. Lo raggiungeva al centrocampo e, con toni minacciosi, proferiva frasi irrispettose e offensive per contestarne l’operato, reiterando la condotta anche all’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., tenuto conto della sanzione minima edittale pari a mesi due (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GODI DAVIDE (CARPI) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CESARETTI ALESSANDRO (LATINA) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva e irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale. A gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva e lanciava un pallone in campo per velocizzare la ripresa del gioco, rivolgendo inoltre al IV Ufficiale frasi irriguardose per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 36, comma 1, lett. a), e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CASSANI STEFANO (CARPI) per avere, al termine del secondo tempo regolamentare e prima di procedere con i tiri di rigore, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro. Si avvicinava al direttore di gara e, rivolgendosi a un proprio giocatore, pronunciava frasi irriguardose nei suoi confronti, contestandone l’operato. Alla notifica del provvedimento di espulsione, reiterava la condotta proferendo un’ulteriore frase irriguardosa. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
VOLPE GENNARO (LATINA).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
ESPOSITO MATTIA (BARI)
MECONI EDOARDO (GUBBIO)
PODDA LORENZO (GUBBIO)
MANCINI TOMMASO (LIVORNO)
AMMONIZIONE (I INFR)
NAZZARO MARCO (ALTAMURA)
PIRRELLO ROBERTO (ALTAMURA)
PRISCO VINCENZO (BARI)
CARFORA LORENZO (CAMPOBASSO)
FOGLIATA RICCARDO (CAMPOBASSO)
PACCIARDI FEDERICO (CAMPOBASSO)
CARCANI TOMMASO (CARPI)
DESOLE FABIO (CARPI)
ANASTASIA EMANUELE (CITTADELLA)
SANGALLI MATTIA RONALD (CITTADELLA)
PANELLI TOMMASO (DESENZANO)
AGOSTI LOUIS (DOLOMITI BELLUNESI)
CASANOVA KEVIN (DOLOMITI BELLUNESI)
MORREALE MATTIA (DOLOMITI BELLUNESI)
KEITA CHEICK (LATINA)
BACCIARDI ANDREA (LIVORNO)
BACHINI MATTEO (LIVORNO)
BADORO CHAIHANE (LIVORNO)
BONASSI LUCA (LIVORNO)
MANFREDONIA MATTEO (POTENZA)
MURANO JACOPO PIETRO (POTENZA)
STAVER CORNELIUS (POTENZA)
SOLINI MATTEO (RAVENNA)
MEOLA FRANCESCO (SAVOIA)
CAPEZZI LEONARDO (SORRENTO)
DEL SORBO LUDOVICO (SORRENTO)
MARCHESI FEDERICO (SORRENTO)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (SPEZIA)
BOCI BRAYAN (UNION BRESCIA)
DI MOLFETTA DAVIDE (UNION BRESCIA)
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