Giudice Sportivo, Gaucci inibito fino a gennaio. Due giornate a Coppitelli
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 12 e 13 ottobre 2026 ha adottato le 34/108 deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA'
AMMENDA € 1.000,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. durante la gara, quattro petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 39° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 900,00
BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 33° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. durante la gara, tre bottigliette semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 600,00
LIVORNO 34/109 A) per fatti antisportivi, violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’aver danneggiato il pannello di copertura lato destro della panchina da loro occupata; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in cumulo materiale [€ 500 per condotta sub A) e € 100 per la condotta sub B)] e in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
PICERNO per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto lo stesso si attardava all'ingresso in campo per regolarizzare l'equipaggiamento. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.). AMMENDA € 200,00 REGGIANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver divelto dodici mattonelle dei servizi igienici loro riservati. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 GENNAIO 2027 ED € 500,00 DI AMMENDA
GAUCCI ALESSANDRO (PERUGIA) per avere, al 21° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa che si è concretizzata in un contatto fisico e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale e di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto: A) si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso, proferendo nei suoi confronti ripetute espressioni ingiuriose ed irriguardose per contestarne l’operato; B) invitato alla calma, si avvicinava ulteriormente al IV Ufficiale puntandogli il dito contro con fare violento e spintonandolo con una mano; C) a seguito dell’intervento del Componente della Procura Federale, che indossava il badge attestante la sua qualifica, proferiva nei suoi confronti parole irriguardose e gli appoggiava una mano sulla spalla. Valutate la gravità della condotta posta in essere e le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., considerata la sanzione determinata nella misura minima di quattro mesi quando si verifica un contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara, ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 2, lett. b), e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 OTTOBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
LUCIONI FABIO (COSENZA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, dopo l’espulsione dell’Allenatore della propria squadra, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente, ripetutamente e veementemente nei loro confronti, impedendo al IV Ufficiale di effettuare la revisione FVS. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 OTTOBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
VOLUME LUIGI (BARLETTA) per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti, per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR)
COPPITELLI FEDERICO (COSENZA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica protestando platealmente, ripetutamente e veementemente nei loro confronti e impedendo al IV Ufficiale di effettuare la revisione FVS. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
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