Giudice Sportivo, tre turni di stop per De Marco (Potenza). Altri cinque squalificati
Il Giudice Sportivo, nelle sedute del 5 e 6 ottobre 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito ai giocatori:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DE MARCO ANTONINO (POTENZA)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata al volto, senza provocargli conseguenze.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato a gioco fermo (palesemente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BERNARDI EDOARDO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
BUONO DAVIDE (OSTIAMARE)
per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti dei tesserati avversari in quanto, prima di imboccare il tunnel che conduce agli spogliatoi, si scagliava con forza nei loro confronti sferrando pugni, li spintonava e tentava di forzare la struttura del tunnel al fine di avere un contatto fisico con gli stessi, così provocando un parapiglia sedato grazie all’intervento dei calciatori della propria squadra.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. (calciatore di riserva, r. Arbitrale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CAPOLUPO SAMUELE (SPEZIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PORTANOVA DENIS (SAVOIA)
PIANA LUCA (VADO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FIGOLI MATTEO (CARPI)
DAMIANI MATTIA (GROSSETO)
BASSO GIANMARCO (NOVARA)
MICELI MIRKO (NOVARA)
CASOLARI FEDERICO (OSTIAMARE)
ROVERSI LUCA MARIO (PERGOLETTESE)
FABRIANI CRISTIAN (SAVOIA)
MASTINU GIUSEPPE (TORRES)
KASSAMA SHERIFF (TRENTO)
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