Discriminazione territoriale in AlbinoLeffe-Como: curva lariana chiusa con sospensiva

In merito alla gara AlbinoLeffe-Como di sabato scorso (terminata sul punteggio di 4-1 per i lariani, ndr) il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali ha osservato
> che durante il primo tempo di gara nell’arco di circa tredici minuti sostenitori della società Como, in campo avverso, valutabili in numero di circa cinquanta ( su un totale di circa cento sostenitori presenti nella curva sud dello stadio) intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale verso la città di Bergamo;
> che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo e dal collaboratore della Procura Federale;
> che pertanto risulta accertata la responsabilità della società Como, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 nn.1 e 3 del C.G.S. e applicazione della sospensione di cui all’art. 16 n. 2 bis del C.G.S.
Tutto ciò premesso, ha quindi deliberato:
> di infliggere alla società Como la sanzione della chiusura del settore dello stadio abitualmente occupato dalla tifoseria cosiddetta “ultras” per una gara effettiva;
> di sospendere l’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16 n.2 bis del C.G.S.
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