Giudice Sportivo, due giornate di squalifica per Bocchetti, Lopez e Stellone

Giudice Sportivo, due giornate di squalifica per Bocchetti, Lopez e StelloneTMW/TuttoC.com
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di Giuseppe Lenoci

Ecco le sanzioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di Serie C.

BOCCHETTI SALVATORE (ATALANTA U23)
A) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo il provvedimento di espulsione, e fino al termine della gara, in più occasioni dirigeva la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente all’Allenatore SIG. PAGLIUCA LUIGI in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere (r. Arbitrale, r. proc. fed.)



LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)
per avere tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto:
A) al 48° minuto del secondo tempo, protestava nei suoi confronti e, dopo aver consegnato la card per la review al IV Ufficiale, con fare minaccioso invitava l’Arbitro ad effettuare la revisione gesticolando e protestando in maniera eccessiva;
B) al termine della gara, mentre l’Arbitro rientrava negli spogliatoi, reiterava le proteste nei suoi confronti pronunciando frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, mentre quest’ultimo era impegnato in una revisione FVS, entrava nell’area di revisione protestando platealmente. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.