Giudice Sportivo, fermati undici calciatori: maxi-squalifica per Tonucci

Giudice Sportivo, fermati undici calciatori: maxi-squalifica per TonucciTMW/TuttoC.com
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di Marco Pieracci

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 7 e 8 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TONUCCI DENIS (VIS PESARO) per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone distante lo colpiva con il gomito sullo zigomo, allargando il braccio, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato (palesemente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del 10/29 gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SALI GIACOMO (ALBINOLEFFE) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, in seguito ad un contrasto di gioco, lo colpiva con un pugno all’altezza del petto, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto senza la possibilità di giocare il pallone, la natura del gesto e le sue modalità (come descritte nel supplemento di referto) e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

BA RACINE (DOLOMITI BELLUNESI) per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone a distanza, lo colpiva con la mano sul volto. Tale condotta rendeva necessario l’intervento dello staff medico, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura e le modalità del gesto (manata) e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOVIO LEONARDO NOAH (INTER U23) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GEGA ERTIJON (FOLGORE CARATESE) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

PALOMBA LUIGI (FORLÌ) per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.

MASELLI SERGIO (PICERNO) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con le gambe, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

VAN KOEVERDEN LUC CORNELIS MARTINUS (PRO VERCELLI) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MATINO EMMANUELE (CASARANO)
CORRADI CHRISTIAN (JUVENTUS NEXT GEN)
BOFFELLI ANDREA (LUMEZZANE