Giudice Sportivo: una giornata a Boscaglia e Bonatti. Inibito Faggiano

Giudice Sportivo: una giornata a Boscaglia e Bonatti. Inibito FaggianoTMW/TuttoC.com
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di Marco Pieracci

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 7 e 8 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. fatto esplodere, al 32° minuto del primo tempo, un petardo nel proprio Settore, senza conseguenze; 2. lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica contenente liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. durante l’ingresso in campo delle squadre e prima del calcio d’inizio, un fumogeno sul terreno di gioco e uno nel recinto di gioco, prontamente rimossi dal personale dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze; 2. al termine della gara, con le squadre ancora in campo, una bottiglietta d’acqua semipiena di liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli 10/26 organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 900,00

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’81° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.). PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

CATANIA per avere, i suoi sostenitori (circa il 70% dei 5850 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 63° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di un’altra società, comportante denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale; 2. al 64° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti della città di altra squadra avversaria, ripetuto per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

CASARANO per avere, i suoi sostenitori (circa il 70% dei 685 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 10° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un Dirigente avversario, ripetuto per tre volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, 10/27 comma 3, C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

REGGIANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, sei bicchieri di plastica semipieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 SETTEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA

MANDORLINI DAVIDE (RAVENNA) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente rivolgendo loro un gesto offensivo per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 SETTEMBRE 2026

PUTRIGNANO MATTEO (LIVORNO) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto abbandonava l’area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2 lett. a) C.G.S.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 OTTOBRE 2026

FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Osservatore e Organo Tecnico, in quanto, mentre l’Arbitro era a colloquio con quest’ultimo, entrava nello spogliatoio e rivolgeva all’Osservatore frasi irrispettose, contestandone l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, C.G.S. (r. Arbitrale). 

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BONATTI ANDREA (DOLOMITI BELLUNESI) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto entrava sul terreno di gioco per circa cinque metri gesticolando e proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

BOSCAGLIA ROCCO (SAMBENEDETTESE) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava platealmente proferendo parole irrispettose nei loro confronti, al fine di contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).