Giudice Sportivo, multa salata per il Rimini. Inibito DS Dolomiti Bellunesi

Giudice Sportivo, multa salata per il Rimini. Inibito DS Dolomiti BellunesiTMW/TuttoC.com
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di Giacomo Principato

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 20 Ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, undici petardi e quindici fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

TERNANA per avere, i suoi sostenitori (30%) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 50° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

GIUGLIARELLI JACOPO (DOLOMITI BELLUNESI)
per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei loro confronti, sbracciando e proferendo nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).