Giudice Sportivo playout: sei società multate. Ds SPAL inibito fino al 6/6

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 17 MAGGIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di ritorno dei Play Out i sostenitori delle Società CALDIERO TERME, FOGGIA, LUCCHESE, PRO VERCELLI, SPAL e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori
SOCIETA'
AMMENDA € 1.500,00
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, al 30° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua da mezzo litro semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 24° e al 31° minuto del secondo tempo, e al termine della gara, quattro petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. lanciato tre bottigliette di plastica da mezzo litro semipiene sul terreno di gioco, di cui una durante la fase di riscaldamento e un'altra al 1° minuto del tempo, senza conseguenze;
4. lanciato, al termine della gara, un fumogeno e cinque petardi di elevata intensità sul terreno di gioco, senza conseguenze;
5. lanciato, al termine della gara, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
6. nell’avere (dieci dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord), al termine della gara, scavalcato la recinzione ed essere entrati nel recinto di gioco per chiedere la maglia ai giocatori della propria squadra mentre festeggiavano la vittoria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
TRIESTINA
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 12° minuto del primo tempo e al 36° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato ripetuto, in entrambe le circostanze per due volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 15° minuto del secondo tempo, due tappi di plastica sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 20° minuto del secondo tempo, una bottiglia di plastica semipiena, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. nell’essere i suoi sostenitori (circa cinquecento) entrati nel recinto di gioco per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che per le condotte sub B) non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
LUCCHESE per avere i suoi raccattapalle, dal 44° minuto del secondo tempo al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto, ritardando
volontariamente la consegna dei palloni così provocando ritardi nella ripresa del gioco.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la sua antisportività (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c).
PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, mentre i giocatori si erano avvicinati sotto la Curva, un accendino in direzione degli stessi che colpiva all’occhio il calciatore SIG. PALAZZI ANDREA procurandogli un trauma perioculare.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la pericolosità della condotta posta in essere, e considerato che la condotta è stata posta in essere nei confronti dei propri tesserati (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 25° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, in prossimità della porta avversaria, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
CALDIERO TERME per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Trevisan Ospiti, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 GIUGNO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
CASELLA ALEX (SPAL)
per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto:
1. si alzava dalla panchina aggiuntiva e si avvicinava al Quarto Ufficiale con aria minacciosa proferendo nei confronti suoi e della quaterna arbitrale frasi irriguardose ed offensive e cercando il contatto fisico senza riuscirci solo grazie all’intervento dei propri tesserati;
2. successivamente proferiva frasi irriguardose ed offensive anche nei confronti dell’Arbitro e reiterava il predetto comportamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 GIUGNO 2025
VALENTE DIEGO (FOGGIA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato della sua società, in quanto, a gioco fermo, proferiva nei confronti del SIG. TASCONE SIMONE parole irriguardose e offensive e per aver avuto un contatto fisico con il predetto; separati dai compagni di squadra, reiterava la propria condotta proferendo ulteriori frasi offensive e ingiuriose nei confronti del SIG. TASCONE SIMONE.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 MAGGIO 2025
GONNELLA GIUSEPPE (PRO PATRIA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SCLAUZERO RUBEN (TRIESTINA)
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MICHELONI MORENO (LUCCHESE)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuta una condotta non corretta in quanto, dopo la fuoriuscita del pallone dalla linea laterale, si impossessava del pallone e, dapprima lo tratteneva senza restituirlo e, dopo che un calciatore avversario andava a recuperarlo, rapidamente lo allontanava il più possibile spingendo lateralmente il calciatore stesso così creando un clima di tensione.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare, la sua antisportività e la funzione di SLO ricoperta (r. Arbitrale)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore Responsabile: Ivan Cardia
© 2025 tuttoc.com - Tutti i diritti riservati
