Giudice Sportivo Playout: squalificati 4 calciatori della Virtus Francavilla

20.05.2024 17:15 di  Marco Pieracci  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo Playout: squalificati 4 calciatori della Virtus Francavilla
TMW/TuttoC.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 20 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 19 MAGGIO 2024 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare di ritorno dei PLAY OUT i sostenitori delle Società MONOPOLI, NOVARA, POTENZA, RECANATESE e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario 231/331 genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, durante la gara, sei petardi, dieci fumogeni e una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. alcuni suoi sostenitori (circa trecento) scavalcato la recinzione ed essere entrati nel recinto di gioco, per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, durante un’azione di attacco della Società avversaria, un pallone sul terreno di gioco all’interno dell’area di rigore con il fine di interrompere l’azione stessa senza tuttavia determinarne l’interruzione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare antisportività della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

MONTEROSI TUSCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante la fase di riscaldamento delle due squadre, un petardo nel recinto di gioco, provocando una bruciatura del tappeto sintetico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del tappeto sintetico, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. 231/332 fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto). RECANATESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere danneggiato, dopo quindici minuti dal termine della gara, sei seggiolini posti all’interno del Settore medesimo; 2. nell’aver lanciato, sul terreno di gioco, alcuni frammenti dei seggiolini divelti dal Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 500,00

VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essere i suoi sostenitori (circa 1000) entrati nel recinto di gioco per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PESCHETOLA LORENZO (MONOPOLI) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, durante un’azione di gioco usciva dall’area tecnica ed andava ad urinare oltre la pista di atletica alla base della rete di recinzione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.4 e 13 comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva).

BENTO MARTINS DE J AFONSO (VIS PESARO) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta minacciosa e offensiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, si alzava dalla panchina pronunciando nei suoi confronti una frase minacciosa e offensiva ripetuta due volte. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, calciatore di riserva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARMINI NICOLO (POTENZA) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante la fase di riscaldamento, si avvicinava all’Assistente Arbitrale n.1 pronunciando una frase irriguardosa al loro indirizzo, per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le 231/333 modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DI MARCO TOMMASO (VIRTUS FRANCAVILLA)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
ONETO EDOARDO (FIORENZUOLA)
CARPANI GIANLUCA (RECANATESE)
RAPARO MARCO (RECANATESE)
GASBARRO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
INGROSSO GABRIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
MACCA FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)