Giudice Sportivo, schiaffo ad un avversario: tre turni di stop per Esposito
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 21 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
“GARE DEL 20 MAGGIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Fase Play Off Nazionale Secondo Turno gare di ritorno i sostenitori delle Società ASCOLI, CATANIA, POTENZA, RAVENNA, SALERNITANA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale 114/575 pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S. DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei propri sostenitori.
SOCIETA'
AMMENDA € 800,00
CATANIA A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa il 90% degli 11.916 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord (superiore e inferiore rosso) e Curva Sud (superiore e inferiore azzurro), intonato, al 21° e al 22° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, quattro bottigliette di plastica semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
ùPOTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 400,00
ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’81° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre bottigliette d’acqua semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., 114/576 ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerai i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
SALERNITANA per avere, quasi la totalità dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 537 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, prima dell’inizio della gara e al termine della stessa, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario, ripetuto nella prima circostanza per sei volte e nella seconda per cinque volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e consideraiti i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
MANDORLINI ANDREA (RAVENNA)
COSMI SERSE (SALERNITANA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ESPOSITO ADRIANO SERGIO (RAVENNA) in quanto, colpiva al volto con uno schiaffo un avversario spingendolo e facendolo cadere, senza conseguenze.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DOMINGO DALMASSO JOAQUIN JAIME (LECCO) perchè al termine della gara proferiva una frase offensiva nei confronti dell'Arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BIANCONI ALESSANDRO (RAVENNA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
DI DIO FLAVIO (CASARANO)
MALLAMO ANDREA (LECCO)
AMMONIZIONE (III INFR)
DONATI GIULIO (RAVENNA)
AMMONIZIONE (I INFR)
CERBONE SALVATORE (CASARANO)
GIRAUDO FEDERICO (CASARANO)
NEGRO STEFANO (CASARANO)
PIERACCINI SIMONE (CATANIA)
PETRUNGARO LUCA (POTENZA)
CABIANCA EDDY (SALERNITANA)
VILLA LUCA (SALERNITANA)
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