Lumezzane, inammissibile il ricorso al TAR del Lazio

E' infine giunta la sentenza riguardante il ricorso del Lumezzane al TAR del Lazio, discusso lo scorso 13 settembre in Camera di Consiglio. L'oggetto dello stesso riguardava l'omessa decisione sull'ammissione dell'AC Lumezzane al campionato di Serie C per la stagione 2017/18 nonché l'annullamento dell'eventuale delibera del Consiglio Federale del 4 agosto scorso: l'esito è però avverso ai valgobbini, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questo il documento integrale: "Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 7856 del 2017, proposto da:
A.C. Lumezzane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Gianmaria Daminato, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Giorgio Colangeli in Roma, via Trionfale n. 5637;
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama n. 58;
la Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Lorenzo Lentini e Chiara Faggi, con domicilio eletto presso lo studio del Dott. Giuseppe Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
nei confronti di
Società sportive Alessandria, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Gavorrano, Giana Erminio, Livorno, Lucchese, Monza, Olbia, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Prato, Pro Piacenza, Renate, Robur Siena, Viterbese, AlbinoLeffe, Bassano, Fano, Feralpi Salò, Fermana, Gubbio, Mestre, Modena, Padova, Pordenone, Ravenna, Reggiana, Sambenedettese, Santarcangelo, Sud Tirol, Teramo, Triestina, Vicenza, Akragas, Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cosenza, Fidelis Andria, Juve Stabia, Lecce, Matera, Monopoli, Paganese, Racing Fondi, Reggina, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani, Virtus Francavilla, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
avverso
il silenzio ex art. 117 d.lgs. 104/2010 in relazione all’omessa decisione sull’ammissione dell'A.C. Lumezzane al campionato di Serie C per la stagione 2017/18;
nonché per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche endoprocedimentale, ivi compresa l’eventuale delibera del Consiglio Federale 04/08/2017 di omessa decisione sull’ammissione dell’A.C. Lumezzane al campionato di Serie C per la stagione 2017/18, della quale risulta noto il comunicato stampa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Italiana Calcio Professionistico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso e cinque giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria (termini dimidiati ex art. 119 c.p.a.);
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Rilevato che con il presente ricorso si contesta l’assunta omessa decisione della FIGC sull’istanza di ammissione dell’AC. Lumezzane al campionato di Serie C per la stagione 2017/18, censurandosi il diniego tacito su detta istanza che risulterebbe dall’impugnata delibera del Consiglio Federale 4.8.2017;
Considerato:
che, per quanto concerne il giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deve rilevarsi che l’istanza di “riammissione” è stata presentata in data 28.7.2017, mentre il ricorso è stato notificato l’8.8.2017, vale a dire prima ancora che spirasse il termine per pronunciarsi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990;
che il ricorso avverso il silenzio, in base al combinato disposto dell’art. 117, comma 1, c.p.a. e 31, comma 2, c.p.a., può essere proposto solo dopo che detto termine sia scaduto;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso avverso il silenzio debba dichiararsi inammissibile;
Considerato:
che, con riferimento all’impugnazione della delibera federale, essa è stata proposta senza che sia stata rispettata la pregiudiziale sportiva, essendo stato il ricorso presentato direttamente dinanzi a questo Tribunale (solo successivamente è stato adito il Collegio di Garanzia);
che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 220/2003, convertito con modificazioni, nella legge n. 280/2003, per la proposizione del ricorso giurisdizionale si richiede che siano previamente esauriti i gradi della giustizia sportiva;
Ritenuto:
che, anche sotto tale profilo, il ricorso sia, pertanto, inammissibile;
che le spese del presente giudizio seguano la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi € 2.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, da imputarsi in parti uguali in favore delle due controparti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
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