Poggibonsi, il Giudice Sportivo conferma il risultato della gara col Foligno

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto dalla società Poggibonsi in merito alla gara di domenica scorsa tra i toscani e il Foligno, osserva che:
> la società Poggibonsi chiede che sia disposto la ripetizione della gara Poggibonsi-Foligno terminata con il risultato di 2 a 1 in favore della società toscana. Tale risultato impedisce alla reclamante di partecipare ai Play-off per una peggiore differenza reti rispetto alla società Teramo, che nella stessa giornata ha battuto la Salernitana con il risultato di 4 a 1;
> la reclamante motiva la richiesta con l’inosservanza delle regola della contemporaneità dell’inizio della gara di cui al Com. Uff. n. 146/DIV del 21.3.2013, in quanto la gara Teramo-Salernitana è stata sospesa per 27 minuti a causa di una forte pioggia e pertanto la società abruzzese “ha potuto disputare una parte della propria gara avendo già la certezza del risultato maturato nella gara Poggibonsi-Foligno e con la consapevolezza che segnando 4 reti, come è poi accaduto, avrebbe ottenuto il diritto di accedere ai play-off per una migliore differenza reti rispetto allo stesso Poggibonsi”;
> rilevato che la disposizione richiamata dal Com. Uff. n. 146/DIV fa riferimento solo al “contemporaneo inizio” delle gare, ma nulla dice riguardo ad eventuali sospensioni del gioco o a possibili rinvii delle partite per cause sopravvenute ed imprevedibili, ritiene questo Giudice Sportivo che non si possa condividere l’affermazione della società istante riguardo ad una necessitata sospensione della propria gara, perché un simile principio finirebbe con il creare reazioni a catena di difficile gestione, posto che il Comunicato riguarda, dalla 14^ giornata di ritorno per le gare del Campionato di 2^ divisione.
Per questi motivi, delibera di respingere il reclamo proposto dalla società Poggibonsi confermando il risultato acquisito in campo (Poggibonsi-Foligno 2-1).
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