TFN, 3 anni di inibizione all'ex V.Pesaro Serraiocco per attività di scommesse

TFN, 3 anni di inibizione all'ex V.Pesaro Serraiocco per attività di scommesseTMW/TuttoC.com
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di Valeria Debbia

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ha emesso il proprio verdetto sul deferimento che coinvolge Vincenzo Serraiocco, ex direttore generale della Vis Pesaro, accusato di aver effettuato scommesse sportive durante il periodo di tesseramento. La decisione è arrivata nell’udienza del 30 giugno 2026 e - all'atto della pubblicazione delle motivazioni - conferma integralmente l’impianto accusatorio della Procura Federale.

Le contestazioni - Secondo quanto riportato nel dispositivo ufficiale, la Procura Federale ha deferito Serraiocco per violazione dell’art. 4 e dell’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva, imputandogli una “intensa e sistematica attività di scommesse” su gare FIGC, UEFA e campionati professionistici stranieri. Il TFN evidenzia come dalle indagini della Guardia di Finanza siano emerse conversazioni WhatsApp, intercettazioni e immagini che documentano la frequenza con cui il dirigente si recava presso l’agenzia GoldBet di Pescara.

Nel dispositivo si legge che le chat mostravano Serraiocco impegnato nel “concertare le giocate da effettuare, per poi commentarne gli esiti”, e che fosse “un accanito scommettitore”, non un semplice interlocutore passivo.

Il ruolo attivo nelle scommesse - Il Tribunale sottolinea come Serraiocco fosse spesso ideatore e promotore delle giocate, fornendo indicazioni su quote, risultati esatti e tipologie di puntata. Una delle conversazioni riportate nel documento mostra il dirigente lamentarsi per l’assenza di ricevute delle scommesse: “...le bollette… già ha giocato mezza Serie A…”. In un’altra intercettazione, riferita alla gara Ternana-Pescara, Serraiocco indica personalmente i risultati esatti da giocare (“1-4 e 2-4”), confermando la sua partecipazione diretta alle puntate.

La decisione del TFN - Alla luce delle risultanze investigative, il Tribunale ha ritenuto pienamente provata la violazione dell’art. 24 CGS, ricordando che il divieto di scommesse per i tesserati professionisti è una norma di “pericolo”, volta a prevenire qualsiasi conflitto con i valori etici del sistema sportivo.

Il TFN ha quindi disposto: tre anni e sei mesi di inibizione, ammenda di 30.000 euro. La sanzione tiene conto non solo della gravità e della sistematicità delle condotte, ma anche del comportamento processuale del deferito, ritenuto non collaborativo e privo di elementi idonei a scalfire l’impianto accusatorio. 

Il dispositivo completo è consultabile a questo link.