TFN, Magnino-Pordenone: rigettato il ricorso della Feralpisalò

23.06.2020 16:15 di Marco Pieracci   vedi letture
Fonte: FIGC
Luca Magnino
TMW/TuttoC.com
Luca Magnino
© foto di Giuseppe Scialla

PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato e debitamente notificato alla suesposte parti, la società Feralpisalò, dopo aver premesso di militare nel Campionato di Lega Pro e che nel proprio organico si annovera il calciatore Luca Magnino, legato alla società sino al 30.06.2020, ha rappresentato di aver ricevuto, in data 03 febbraio 2020 una comunicazione via PEC , ex art. 95 bis, comma 2 lett. b) delle NOIF FIGC, dalla società Pordenone Calcio Srl con la quale tale club informava della propria intenzione di voler avviare una trattativa con il calciatore Luca Magnino. Esponeva, poi, che in data 6 febbraio 2020 apprendeva, a seguito della pubblicazione di alcune fotografie apparse sul web che l’interessamento della società friulana si era già concretizzato ed era già stato raggiunto l’accordo preliminare fra la società ed il calciatore. Sulla scorta dei fatti sopra indicati, ritenendo che la società Pordenone Calcio fosse da tempo interessata al calciatore in questione e, asserendo di non aver mai concesso e/o autorizzato tali trattative, e, inoltre, sostenendo che l’ingaggio della società resistente fosse intervenuto ben prima delle date sopra indicate, la società Feralpisalò Srl ha invocato la sussistenza di un proprio diritto volto a conoscere se la trattativa e la sottoscrizione dell’accordo economico con la nuova società si siano o meno svolte in osservanza della normativa sportiva nonché dell’articolo 95 bis NOIF, per valutare ogni opportuna iniziativa di carattere federale / giudiziale e/o risarcitorio e adducendo la sussistenza di un danno d’immagine derivante dalla condotta tenuta dal proprio giocatore e anche del sodalizio friulano. Pertanto, in data 10 febbraio 2020, la società Feralpisalò Srl ha inviato alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ufficiale richiesta di avere copia dell’accordo economico / accordi sottoscritti tra il proprio calciatore Luca Magnino e la società Pordenone Calcio Srl nonché della documentazione attestante con esattezza quando ne sia intervenuto il deposito. A seguito del mancato riscontro della predetta nota, anche a seguito di un sollecito, la società ha adito questo Tribunale al fine di far dichiarare l’illegittimità del diniego e la sussistenza del conseguente diritto all’esibizione della documentazione richiesta, ritenendo pienamente applicabile alla fattispecie in questione, in quanto avente rilevanza pubblicistica, la disciplina prevista dagli artt..22-25 della l. 241/90. Si è costituita la società Pordenone Calcio che ha eccepito in primo luogo l’assenza di una rilevanza pubblicistica nell’interesse vantato dalla ricorrente, nonché la correttezza del proprio operato e l’assenza di un interesse specifico e concreto all’acquisizione degli atti richiesti. Ha fatto seguito, poi, memoria di replica del ricorrente nella quale si è anche evidenziata l’avvenuta proposizione di un’azione in sede di Collegio Arbitrale nei confronti del Sig. Magnino per la cui prosecuzione, l’ostensione degli atti richiesti potrebbe rivelarsi utile Anche la Lega Nazionale Professionisti Serie B si è costituita, eccependo, in primo luogo la competenza del Tribunale Federale Sezione Tesseramenti e non già dell’adita Sezione Disciplinare ex art. 88 e 89 del CGS-FIGC, nonché l’irrilevanza pubblicistica dell’attività per la quale è stata effettuata la richiesta d’accesso e, infine, la carenza di interesse della ricorrente. All’udienza del 12 giugno 2020 le parti hanno insistito nelle proprie posizioni. La difesa del ricorrente ha eccepito la tardività e, conseguentemente, l’inammissibilità degli scritti difensivi pervenuti da parte dei resistenti ed ha depositato delle note d’udienza nelle quali ha ribadito la competenza di questa Sezione Disciplinare, rilevando, altresì, che l’oggetto verte in ambito disciplinare in quanto finalizzata a verificare se la stipula degli accordi non sia avvenuta in violazione di normative federali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle questioni preliminari aventi ad oggetto la natura pubblicistica o meno dell’attività svolta in concreto dalla LNPB, ovvero della competenza funzionale di questa Sezione del Tribunale, in quanto il ricorso è palesemente infondato. Sul punto, infatti, devono ritenersi fondate le doglianze formulate dagli odierni resistenti in ordine al fatto che il predetto ricorso abbia finalità esclusivamente esplorativa giacché i fatti descritti in ricorso assumono il ruolo di semplici circostanze fattuali del tutto carenti di quel requisito minimo idoneo a conferire agli stessi la capacità di incidere su situazioni giuridiche protette nell’ordinamento sportivo in capo al ricorrente. Va evidenziato, infatti, che, sotto il profilo disciplinare pure enfatizzato dalla difesa della Feralpisalò, l’esercizio in via esclusiva dell’azione disciplinare in capo al Procuratore Federale ex art. 44 del CGS CONI induce a ritenere che la richiesta ostensoria non trova alcun solido presupposto normativo atteso che siffatta richiesta dovrebbe essere effettuata, qualora sussistessero i presupposti che, prima facie comunque non si ritiene sussistano, dalla Procura Federale. Né, inoltre, eventuali violazioni di disposizioni inerenti il rapporti sinallagmatico fra il calciatore e la società ricorrente quali, ad esempio, l’allontanamento senza autorizzazione, potrebbero trovare adeguata tutela nell’azione disciplinare, bensì, appunto, nell’ambito del rapporto contrattuale fra la società ed il calciatore che sarebbe stato violato a prescindere dall’effettiva stipulazione dell’accordo o meno e comunque, per come rappresentato in atti, riguarderebbe un periodo successivo al 3 febbraio 2020 allorquando comunque era già intervenuta la comunicazione della società Pordenone formulata ex art. 95, comma 2, lett. d) delle NOIF. Sotto altro profilo, poi, del tutto indimostrata è la sussistenza del danno paventato dalla ricorrente che, invero, non dà assoluta contezza concreta del pregiudizio subito. Pertanto, a prescindere dall’applicabilità della l. 241/90 al caso di specie, l’indimostrata sussistenza di un interesse giuridicamente protetto idoneo a giustificare la promuovibilià di un ricorso ex art. 30 GCS Coni induce il Collegio a rigettare il presente ricorso,

P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 12 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n.10 del 18 maggio 2020.