Il Livorno ha ragione: la Reggiana perde 3-0 a tavolino in Coppa Italia Serie C

Il Livorno ha ragione: la Reggiana perde 3-0 a tavolino in Coppa Italia Serie CTMW/TuttoC.com
Oggi alle 16:15Coppa Italia
di Giacomo Principato

Si conclude la querelle tra Livorno e Reggiana. Dopo il 3-1 sul campo, gli amaranto hanno ragione anche in Tribunale ottenendo il 3-0 a tavolino per la posizione irregolare del calciatore Simone Bonetti che doveva ancora scontare una giornata di squalifica per l'impegno di Coppa Italia Serie D tra Lentigione e Ravenna.

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti,
- letti il preannuncio di reclamo e il successivo ricorso ritualmente depositati dalla Società A.C. Reggiana 1919 S.r.l., inerenti alla asserita posizione irregolare, nel corso della gara Livorno - Reggiana del 15.08.2026, del calciatore Sig. Tommaso Mancini;

- vista la memoria difensiva depositata in data 21.08.2026 dall'U.S. Livorno 1915 S.r.l., con la quale il club toscano ammette il difetto procedurale legato alle tempistiche di impiego del Man- cini, invocando tuttavia l'applicazione della sola sanzione dell'ammenda prevista dall'art. 39, comma 5, N.O.I.F. quale norma speciale rispetto all'art. 10 C.G.S.;

- vista, altresì, la contestuale segnalazione formulata dall'U.S. Livorno 1915 S.r.l. ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. a) C.G.S., volta a denunciare l'irregolare partecipazione alla mede- sima gara del calciatore Simone Bonetti (A.C. Reggiana 1919 S.r.l.), schierato con la maglia n. 43 nonostante su di esso gravasse una giornata di squalifica comminata nella Coppa Italia Serie D (C.U. n. 17 LND del 21.11.2024) e mai espiata a seguito dei successivi trasferimenti;

- acquisiti ed esaminati gli atti formali, il rapporto del Direttore di gara e i documenti allegati dalle parti, compresa la documentazione ufficiale riguardante la posizione del calciatore Si- mone Bonetti della società reclamante, A.C. Reggiana 1919 S.r.l.,

OSSERVA QUANTO SEGUE

Dall’esame del referto arbitrale si evince che il calciatore Sig. Tommaso Mancini, inserito nella distinta di gara con il numero 14, ha preso parte all'incontro facendo il proprio ingresso sul terreno di gioco al 20° minuto del secondo tempo;

- dalla documentazione acquisita dal competente Ufficio Tesseramento della Lega afferente alla posizione di tesseramento del predetto atleta è emerso che i fatti storici relativi al tesseramento del calciatore risultano pacifici e documentati per tabulas: l'istanza di trasferimento a titolo temporaneo da Juventus F.C. è stata depositata telematicamente sabato 15.08.2026 alle ore 10:05, con visto di esecutività concesso alle ore 11:25 del medesimo giorno.

In punto di diritto:
- considerato che, ai sensi dell'art. 39, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) e delle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 235/A del

27.05.2026, l'utilizzo in gara del calciatore titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito esclusivamente dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, subordinatamente al rilascio del visto di esecutività da parte della Lega di competenza, ne discende che lo schieramento del Mancini in data 15.08.2026 configura una palese violazione regolamentare.

Tuttavia, l'eccezione formulata dall'U.S. Livorno 1915 S.r.l. in merito alla natura della sanzione merita accoglimento. Il calciatore, al momento della gara, era a tutti gli effetti incardinato nel patrimonio tesserati del club toscano, regolarmente assunto e inserito nella lista degli eleggibili. Non si versa pertanto in un'ipotesi di assoluto difetto di titolo giuridico (sine titulo) idoneo ad attivare la sanzione della perdita della gara ex art. 10 C.G.S.

Sul punto, questo organo giudicante fa proprio il granitico orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (Sezione I, decisione n. 19 del 28.03.2018, depositata il 10.04.2018), secondo cui “in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all’analogia che scontra un suo divieto applicativo in forza del principio c.d. di legalità formale”, estendendo tali tutele in senso favorevole al soggetto incolpato. Dal momento che l'art. 10, comma 6, C.G.S. non richiama espressamente l'art. 39 N.O.I.F. tra le fattispecie che comportano la perdita del match, non è consentito operare un giudizio di equiparazione analogica volto a colmare asseriti vuoti normativi punitivi (in senso conforme, si vedano anche le decisioni del Collegio di Garanzia n. 26/2019, n. 23/2021 e n. 19/2022).

Trova dunque diretta e obbligatoria applicazione il principio di specialità (lex specialis derogat generali) recato dall'art. 39, comma 5, N.O.I.F., il quale punisce autonomamente e in via esclusiva l'impiego anticipato del calciatore rispetto ai termini di decorrenza con la sanzione dell'ammenda a carico della società. Non si ravvisa, peraltro, nel caso in esame, l’esistenza di altre “violazioni più gravi del C.G.S.” di cui all’ultimo alinea del comma 5. Perché se si equiparasse il giocatore tesserato e munito del visto di esecutività ma impiegato prima del decorso delle 24 ore al giocatore non tesserato, la norma speciale dell’art. 39, comma 5 N.O.I.F. non avrebbe allora ragion d’essere, essendo il medesimo caso da ritenersi già trattato dalla norma generale dell’art. 10, comma 6 C.G.S. In senso conforme, in caso del tutto identico, vedasi la recentissima Sent. n. 84 Collegio di Garanzia dello Sport del CONI I^ Sez. del 12.12.2025 e, in caso simile, Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. n. 32/CDN del 22.02.2008). Entrambe queste pronunce hanno evidenziato in modo chiarissimo la dicotomia sanzionatoria prevista dalle due distinte norme (art 39 N.O.I.F. e art 10 C.G.S.) distinguendo nettamente il "calciatore abusivo" (schierato senza alcuna pratica di tesseramento inviata) dal "calciatore prematuro" (tesserato, ma sceso in campo prima delle 24 ore dall'esecutività), anzi nella seconda decisione citata, il calciatore non aveva nemmeno ottenuto il visto di esecutività, pur risultando tesserato.

2. Sulla posizione del calciatore Simone Bonetti (A.C. Reggiana 1919 S.r.l.)

Dall'esame dello storico federale del calciatore Simone Bonetti, emerge che lo stesso è stato attinto, nella gara di Coppa Italia Serie D Lentigione Calcio – Ravenna del 20.11.2024, da squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione con C.U. n. 17 del 21.11.2024, emesso dal Dipartimento Interregionale LND. A causa dell'eliminazione dalla competizione della società di provenienza (Lentigione Calcio) e della successiva eliminazione dell'A.C. Reggiana 1919 S.r.l. al primo turno della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 (match Empoli- Reggiana del 15.08.2025, al quale il Bonetti ha preso parimenti e indebitamente parte), la sanzione non è mai stata espiata.

In forza del combinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 21, commi 6 e 7, C.G.S., in caso di mutamento di società e di categoria, qualora non sia possibile espiare la sanzione nella

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medesima competizione di riferimento, l'obbligo di stop si trasferisce sulla prima gara ufficiale di Coppa Italia organizzata dalla nuova Lega di appartenenza
A differenza della fattispecie temporale del Mancini, per l'ipotesi di squalifica pende la precisa definizione sostanziale di "titolo a partecipare" enucleata dalla giurisprudenza di vertice (Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 19/2018), la quale stabilisce che “l’avere titolo a partecipare ad una gara significa essere in regola con il tesseramento e non avere squalifiche o altri procedimenti in corso”.

Lo schieramento del Bonetti nel match del 15.08.2026 integra pienamente la fattispecie di cui all'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., avendo la Reggiana fatto partecipare all'incontro un calciatore gravato da squalifica pendente, non espiata nella gara di Coppa del 2025 e dunque totalmente privo di titolo esecutivo alla disputa della gara. Tale violazione inficia radicalmente la regolarità agonistica della partita, imponendo l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.

Un’eventuale eccezione di inammissibilità per omesso tempestivo reclamo da parte del Livorno viene integralmente superata dal potere-dovere di questo Giudice di pronunziare d'ufficio nei casi in cui emergano, e vengano poi documentalmente accertate, posizioni di squalifica non espiate (ex art. 66, comma 1, lett. a, C.G.S.).

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Sostituto, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

di rigettare il ricorso principale proposto dall'A.C. Reggiana 1919 S.r.l. volto ad otte- nere la perdita della gara a carico dell'U.S. Livorno 1915 S.r.l. per l’utilizzo del cal- ciatore Tommaso Mancini;

di infliggere alla società U.S. Livorno 1915 S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 39, comma 5, N.O.I.F. per l'irregolare utilizzo temporale del suddetto calciatore Tommaso Mancini;

di infliggere, procedendo d’ufficio in applicazione degli artt. 65, comma 1 lett. d) e 66 comma 1 lett. a) del C.G.S., alla società A.C. Reggiana 1919 S.r.l. la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 modificando il risultato conseguito sul campo di 3-1 per l'impiego del calciatore Simone Bonetti in posizione di squalifica ex art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S.;

di squalificare il calciatore SIMONE BONETTI per una giornata effettiva di gara, da scontarsi in aggiunta alla precedente sanzione non scontata.

di infliggere alla società A.C. REGGIANA 1919 S.r.l. un’ammenda di € 500,00.