Pergo, irregolarità amministrative: patteggiate sanzioni per dirigenti e club

Pergo, irregolarità amministrative: patteggiate sanzioni per dirigenti e clubTMW/TuttoC.com
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Oggi alle 13:20Girone A
di Valeria Debbia

La Procura Federale ha chiuso le indagini relative a violazioni delle norme FIGC da parte di Massimiliano Marinelli, Anna Maria Alfreda Micheli, Mauro Duca e della U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. Il caso riguarda il ritardo nella presentazione alla Co.A.P.S. della documentazione attestante la solidità finanziaria di Duca, socio con il 40,36% del club, acquisita il 27 gennaio 2025. La documentazione, presentata tra il 27 e il 28 marzo 2025 entro i termini del soccorso istruttorio, ha evidenziato l’omessa vigilanza dei vertici societari. Le parti hanno patteggiato sanzioni: ammenda di 2.000 euro per Marinelli, 20 giorni di inibizione per Micheli, 2 mesi di inibizione per Duca e 2.500 euro di multa per la Pergolettese.

Questo il comunicato integrale della FIGC:

"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 05 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimiliano MARINELLI, Anna Maria Alfreda MICHELI, Mauro DUCA e della società U.S. PERGOLETTESE 1932 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
Massimiliano MARINELLI, nella qualità di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della U. S. Pergolettese 1932 S.r.l., dal 20/06/2017, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma, delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter, del Codice di
Giustizia Sportiva, per avere omesso di vigilare nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della U. S. Pergolettese 1932, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15
giorni (decorrenti dal 27/01/2025) da Duca Mauro in qualità di socio della U. S. Pergolettese 1932 S.r.l., avendo sottoscritto una quota pari al 40,36% del capitale sociale in data 27 gennaio 2025, in quanto depositata tardivamente ma entro i termini del soccorso istruttorio, la seguente documentazione attestante i requisiti di solidità finanziaria: a) le lettere di referenze bancarie da parte del Banco BPM S.p.A. – Webank (del 25 marzo 2025) e della Fideuram Intesa San Paolo Private Banking S.p.A. (del 26 marzo 2025) attestanti, anch’esse, l’affidabilità del correntista e il corretto svolgersi, nel tempo, del rapporto con esso intrattenuto; il primo istituto precisa altresì che per policy interna non viene fornito il rating alle persone fisiche; b) una ulteriore dichiarazione, datata 27 marzo 2025, con la quale la Banca Sella S.p.A., ha ribadito l’affidabilità, dando conto anche delle sue ampie disponibilità finanziarie e ribadendo, tuttavia, che per policy interna, non rilascia indicazioni relative al rating dei propri clienti; c) attestazione con la quale la Fabrick S.p.A. (istituto di pagamento di Banca Sella Holding S.p.A.), dichiara che il Sig. Duca detiene 260.523 azioni dello stesso istituto, prive di valore nominale; 
Anna Maria Alfreda MICHELI, nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della U. S. Pergolettese 1932 S.r.l., dal 24/06/2013, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di vigilare nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della U. S. Pergolettese 1932, affinché
venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (decorrenti dal 27/01/2025) da Duca Mauro in qualità di socio della U. S. Pergolettese 1932 S.r.l., avendo sottoscritto una quota pari al 40,36% del capitale sociale in data 27 gennaio 2025, in quanto depositata tardivamente ma entro i termini del soccorso istruttorio, la seguente documentazione attestante i requisiti di solidità finanziaria: a) le lettere di referenze bancarie da parte del Banco BPM S.p.A. – Webank (del 25 marzo 2025) e della Fideuram Intesa San Paolo Private Banking S.p.A. (del 26 marzo 2025) attestanti, anch’esse, l’affidabilità del correntista e il corretto svolgersi, nel tempo, del rapporto con esso intrattenuto; il primo istituto precisa altresì che per policy interna non viene fornito il rating alle persone fisiche; b) una ulteriore dichiarazione, datata 27 marzo 2025, con la quale la Banca Sella S.p.A., ha ribadito l’affidabilità, dando conto anche delle sue ampie disponibilità finanziarie e ribadendo, tuttavia, che per policy interna, non rilascia indicazioni relative al rating dei propri clienti; c) attestazione con la quale la Fabrick S.p.A. (istituto di pagamento di Banca Sella Holding S.p.A.), dichiara che il Sig. Duca detiene 260.523 azioni dello stesso istituto, prive di valore nominale; 
Mauro DUCA, nella qualità di socio della U. S. Pergolettese 1932 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato entro il termine di 15 giorni stabilito all’art. 20-bis delle NOIF, ma in data 27 e 28 marzo 2025 entro i termini del soccorso istruttorio quanto segue: a) le lettere di referenze bancarie da parte del Banco BPM S.p.A. – Webank (del 25 marzo 2025) e della Fideuram Intesa San Paolo Private Banking S.p.A. (del 26 marzo 2025) attestanti, anch’esse, l’affidabilità del correntista e il corretto svolgersi, nel tempo, del rapporto con esso intrattenuto; il primo istituto precisa altresì che per policy interna non viene fornito il rating alle persone fisiche; b) una ulteriore dichiarazione, datata 27 marzo 2025, con la quale la Banca Sella S.p.A., ha ribadito l’affidabilità, dando conto anche delle sue ampie disponibilità finanziarie e ribadendo, tuttavia, che per policy interna, non rilascia indicazioni relative al rating dei propri clienti; c) attestazione con la quale la Fabrick S.p.A. (istituto di pagamento di Banca Sella Holding S.p.A.), dichiara che il Sig. Duca detiene 260.523 azioni dello stesso istituto, prive di valore nominale;
U.S. PERGOLETTESE 1932 SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva; 

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dai seguenti soggetti:
> Sig. Massimiliano MARINELLI,
> Sig.ra Anna Maria Alfreda MICHELI,
> Sig. Mauro DUCA, 
> Società U.S. PERGOLETTESE 1932 SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimiliano MARINELLI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
> 20 (venti) giorni di inibizione commutati in € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Massimiliano MARINELLI,
> 20 (venti) giorni di inibizione per la Sig.ra Anna Maria Alfreda MICHELI,
> 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mauro DUCA,
> € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società U.S. PERGOLETTESE 1932 SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato".