Ascoli, cori razzisti nel match col Ravenna: 3 mila euro di multa

Ascoli, cori razzisti nel match col Ravenna: 3 mila euro di multa TMW/TuttoC.com
© foto di Federico Gaetano
Oggi alle 16:30Girone B
di Giacomo Principato

Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Irene Papi e del rappresentante dell’AIA Sig. Marco Ravaglioli:

- viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale in data 2.11.2025 nonché il referto del Direttore di Gara e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori;

- vista la relazione trasmessa in data 19.11.2025 dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue.
Dalla relazione redatta dopo la gara dai componenti della Procura Federale risulta che, al termine della gara RAVENNA- ASCOLI del 2 novembre 2025, «...al passaggio dei calciatori Anacoura Joyce Francesco (n.1), Tenkorans Joshua (n. 16) e Stefano Okaka Chuka (n. 7), tutti del Ravenna, i tifosi del Settore Ospiti, frattanto rimasti in 200 circa e successivamente in 100, urlavano all’indirizzo dei giocatori sopracitati, tutti di colore, i seguenti insulti: “NEGRO DI MERDA, OKAKA NEGRO, OKAKA SCIMMIA, MANGIABANANE, TORNA IN TRIBÙ’, PROFUGO, SCIMMIA DI MERDA”, intercalati da ululati e versi (BHU, BUH, BHU)... Da ultimo si precisa che il n. 1 ed il n. 16 del Ravenna, avevano lasciato subito il terreno di gioco, invece il n. 7 Okaka, dopo 30 minuti per allenamento post gara. Detti insulti erano stati proferiti dapprima da circa 200 tifosi e poi verso Okaka da circa 100 tifosi”».
A seguito degli accertamenti disposti da questo Giudice Sportivo è emerso, in modo più puntuale, che i «tifosi dell’ASCOLI presenti nel Settore Ospiti (ndr che) avevano proferito i cori di discriminazione razziale (“negro di merda” e “sporco negro”) nei confronti dei tre calciatori del Ravenna erano circa “una quarantina” (dei 604 inizialmente presenti) in quanto la gran parte erano già defluiti all’esterno dell’impianto».

Orbene, questo Giudice, alla luce delle risultanze sopra riportate, rileva, da una parte, che il numero di circa quaranta sostenitori, integra una percentuale alquanto ridotta rispetto ai seicento originariamente presenti nel settore ospiti. Da altra parte, osserva che i cori e gli insulti sono stati intonati e proferiti quando tutta la rimanente parte di pubblico era defluita, la gara era terminata e i giocatori della squadra di casa stavano effettuando esercizi di defaticamento, come emerge, univocamente, dagli elementi probatori agli atti.

Pertanto, nella valutazione di tutti gli elementi illustrati appare dubbia l’integrazione dei requisiti di dimensione richiesti dall’articolo 28 C.G.S. per l’applicazione delle sanzioni ivi previste. Inoltre, in considerazione del fatto che i tifosi, nella quasi totalità, avevano già abbandonato l’impianto sportivo, appare anche dubbia l’integrazione del requisito della percezione, altro elemento essenziale richiesto per l’integrazione della fattispecie ex articolo 28 in commento.

Tuttavia, questo giudicante ritiene che le deprecabili condotte poste in essere da un numero più ridotto di tifosi assuma, comunque, rilevanza disciplinare in applicazione delle norme di cui agli articoli 6 e 25 C.G.S., anche interpretate alla luce della norma di cui all’art. 28 C.G.S., e che le stesse vadano sanzionate con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico della società di appartenenza.

PQM

Ritenuta la continuazione, computando la sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 C.G.S., anche con riferimento all’art. 28 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.

IRROGA

l’ammenda di EURO 3.000,00 a carico della Società ASCOLI per la condotta sopra descritta posta in essere dai suoi sostenitori in occasione e al termine della gara RAVENNA-ASCOLI del 2 novembre 2025.