Ascoli, respinto il ricorso contro la maxi squalifica a Tomei: le motivazioni

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Savio Picone - Componente (Relatore)
Daniele Cantini - Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0009/CSA/2025-2026, reclamo della società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.a. avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Tomei Francesco, in relazione alla gara Ascoli / Juventus Next Gen del 06.09.2025 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 9/DIV del 09.09.2025).
Visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 17 settembre 2025, tenutasi in videoconferenza, il dott. Savio Picone e uditi l’avv. Paolo Rodella ed il sig. Francesco Tomei.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società reclamante chiede la riduzione della squalifica per sette giornate effettive inflitta all’allenatore sig. Francesco Tomei, in relazione alla gara del Campionato di Serie C – Girone B tra Ascoli Calcio e Juventus Next Gen, disputata il 6 settembre 2025 allo “Stadio Cino e Lino del Duca” di Ascoli e terminata con il risultato di 0-0.
Il Giudice Sportivo, con la decisione impugnata, ha così motivato:
A) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto lanciava con violenza, ad una distanza di circa venti metri, una bottiglietta semipiena d’acqua al suo indirizzo, colpendolo ad un piede senza provocargli conseguenze, per contestarne l’operato;
B) per avere tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, a seguito del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, protestava platealmente gesticolando e proferendo ripetutamente una frase irriguardosa nei suoi confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, e 36 comma 1 lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la pericolosità e l’esecrabilità del lancio effettuato e tenuto conto della sanzione prevista dall’art. 36 comma 1, lett. b) C.G.S., che disciplina una condotta analoga a quella perpetrata.
La reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione.
Ed infatti, a suo dire: il Tomei, amareggiato per una decisione arbitrale, con un gesto istintivo di stizza, avrebbe lanciato in terra una bottiglietta d’acqua che, dopo vari rimbalzi e rotolando lentamente sul terreno, sarebbe finita sul tallone sinistro del direttore di gara, senza che questi neppure se ne accorgesse, poiché girato di spalle; dunque, il Tomei non avrebbe lanciato con violenza una bottiglietta ad altezza d’uomo con l’intenzione di colpire il direttore di gara, come invece erroneamente dichiarato nel referto dal quarto ufficiale; in ogni caso, la bottiglia non avrebbe provocato alcuna conseguenza fisica al direttore di gara, come appunto attestato in referto.
Il gesto del Tomei, seppure deplorevole, non potrebbe essere sanzionato alla stregua di una condotta violenta o aggressiva. In seguito, dopo aver ricevuto la notifica dell’espulsione, il Tomei nulla avrebbe obiettato e, nell’uscire dal terreno di gioco, avrebbe urlato più volte contro se stesso (“vaffanculo”), ma l’imprecazione non sarebbe stata indirizzata direttamente all’arbitro ed al quarto ufficiale, ai quali il Tomei dava le spalle.
Non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 36, primo comma – lett. b) C.G.S., ai fini della squalifica per sette giornate, non essendovi stato alcun “contatto fisico” tra il Tomei e l’arbitro, il quale ha confermato di esser stato “lievemente” colpito dalla bottiglietta d’acqua.
Si dovrebbe, in subordine, riconoscere l’applicazione delle attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S.; la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe ingiusta e sproporzionata, anche alla luce di numerosi precedenti della giurisprudenza federale su condotte analoghe.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 17 settembre, uditi l’avv. Paolo Rodella ed il sig. Francesco Tomei, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.
Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara deve attribuirsi valore di piena prova ex art. 61.1 C.G.S.
Si legge nel rapporto del quarto ufficiale che, al 18’ del secondo tempo:
“(…) richiamavo l’attenzione del collega per espellere l’allenatore della società ospitante Ascoli Francesco Tomei in quanto, in segno di protesta, lanciava con violenza una bottiglietta parzialmente piena d’acqua all’indirizzo dell’arbitro. Il lancio, effettuato ad una distanza di circa 20 metri e ad altezza uomo, avveniva verso la zona dove si trovava il collega, in prossimità della quale erano presenti numerosi calciatori di entrambe le società. La bottiglietta non colpiva alcun soggetto, raggiungendo l’arbitro ad un piede senza provocargli dolore. Mentre abbandonava il terreno di gioco, l’allenatore reiterava il proprio comportamento protestando con gesti plateali e pronunciando più volte ad alta voce la seguente espressione: vaffanculo”.
La difesa della società reclamante contesta, anche invocando la giurisprudenza di questa Corte, la riconducibilità del lancio della bottiglietta alla fattispecie prevista dall’art. 36, primo comma – lett. b), C.G.S. (condotta gravemente irriguardosa che si concretizza in un contatto fisico).
Invero, il Collegio ritiene che il richiamo della disposizione contenuta alla lett. b) del primo comma dell’art. 36, nella decisione qui impugnata, abbia un significato meramente rafforzativo, in relazione alla misura complessiva della squalifica.
Deve escludersi, alla luce dell'entità della sanzione inflitta, che il Giudice Sportivo, con riguardo al lancio della bottiglia, abbia fatto diretta applicazione della sanzione prevista dalla lett. b) del primo comma per la più grave ipotesi della condotta irriguardosa che degenera nel contatto fisico con l’ufficiale di gara.
Cosicché non rileva stabilire se la bottiglia abbia soltanto “lievemente” attinto la caviglia dell’arbitro e se ciò possa integrare il “contatto fisico” punito più gravemente dal Codice.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede, alla lett. a) del primo comma, la sanzione minima della squalifica per quattro giornate a carico dei tecnici responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
Stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto del quarto ufficiale, tali sono senz’altro da considerarsi le condotte addebitate in sequenza al Tomei: il lancio (irriguardoso) della bottiglietta verso l’arbitro; la protesta (ingiuriosa) all’atto di uscire dal terreno di gioco.
Correttamente il Giudice Sportivo ha riconosciuto, nella specie, la continuazione tra le due condotte, ciascuna distintamente punibile con la squalifica minima di quattro giornate, ai sensi del primo comma – lett. a) del richiamato art. 36.
Per l’effetto, la squalifica è stata ridotta da otto a sette giornate effettive.
Il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione di ulteriori circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica.
La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.
Ne discende il rigetto del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
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