IL FATTO DELLA SETTIMANA - MAI PIU' 20-0, MAI PIU' CASI PRO PIACENZA

23.02.2019 00:00 di  Valeria Debbia  Twitter:    vedi letture
IL FATTO DELLA SETTIMANA - MAI PIU' 20-0, MAI PIU' CASI PRO PIACENZA
TMW/TuttoC.com
© foto di TuttoLegaPro.com

La settimana scorsa avevamo titolato questa nostra rubrica con un ironico "Bentornato Pro Piacenza!" (così leviamo anche il campo dai dubbi che magari si erano palesati in qualcuno: eravamo ironici!) e avevamo concluso così: "Intanto dalle parti di via De Longe il lavoro ferve in vista di Cuneo: sempre in attesa - questo sembra chiaro - della prossima puntata o del prossimo colpo di scena". Siamo stati profetici? No, semplicemente era prevedibile che la vicenda - come nelle migliori soap opera - terminasse con un'ultima memorabile puntata. 

Domenica la partita si è giocata, è andata come tutti sappiamo (20-0 per il Cuneo), sono corsi fiumi di inchiostro a stigmatizzare quella che è stata definita come una 'farsa', una 'pagina nera', 'una vergogna', 'la morte del calcio' e tante altre belle parole a rincorrersi nella tipica indignazione "del poi".

Ma è di lunedì il vero 'fatto della settimana': prima gli otto punti di penalizzazione per la questione fideiussione (ed insieme al Pro Piacenza, sanzionati anche lo stesso Cuneo, la Lucchese e il Matera se mai dovesse iscriversi ad un campionato Figc), poi la sentenza definitiva di esclusione dal campionato di Serie C da parte del Giudice Sportivo, che riproponiamo nella sua interezza a futura memoria:

"In merito alla gara Cuneo-Pro Piacenza il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali OSSERVA
- che nella gara in oggetto, la società Pro Piacenza ha presentato all'arbitro una distinta di gara comprendente soltanto n. 8 calciatori;
- che la predetta distinta, all'esito di accertamenti d'ufficio, risulta annoverare solo n. 4 calciatori regolarmente tesserati (a nome Sarr Lamine Manuel, Isufi Calvin, Migliozzi Cristiano e Cirigliano Nicola) in quanto la richiesta di tesseramento di n. 2 calciatori (a nome Valente Gaetano e Del Giudice Gioele) risulta essere stata respinta dalla Lega di competenza per vizi afferenti le variazioni di tesseramento, la richiesta di tesseramento di n. 1 calciatore (a nome Di Bella Mirko) risulta anch’essa viziata ed annullata in data odierna, mentre l'ottavo calciatore (a nome Picciarelli Alessio) è stato dapprima inserito in distinta con qualifica di massaggiatore e, successivamente, come atleta allo scopo di iniziare comunque la gara con il numero minimo di 7 calciatori, così come previsto dalla Regola n.3 del Giuoco del calcio, essendo il calciatore Isufi Calvin privo di documento di identità al momento della chiamata dell'arbitro;
- che l'arbitro, non avendo l'obbligo di verificare il regolare tesseramento dei calciatori in distinta, ma di accertarne unicamente l'identità, prendendo atto delle dichiarazioni della società in ordine alla posizione di tesseramento degli atleti stessi, a norma di regolamento ha fatto disputare la gara, con i prevedibili esiti;
- che al di là delle consapevoli, plurime e fraudolente violazioni regolamentari messe in atto dalla società Pro Piacenza (che verranno di seguito individuate e sanzionate), preme sottolineare l'inaccettabile comportamento della medesima società la quale, mortificando l'essenza stessa della competizione sportiva, ha costretto sia i soggetti inseriti nella propria distinta che i calciatori della squadra avversaria a disputare una gara "farsesca" dal punto di vista tecnico (nonché pericolosa per l'incolumità fisica di soggetti non adeguatamente preparati dal punto di vista agonistico), abusando dei diritti formali certamente concessi dal regolamento, ma basati su principi di lealtà e correttezza che nella fattispecie sono stati sovvertiti, stravolti e letteralmente calpestati.
RILEVA
* come i comportamenti in esame risultino contrari alle prescrizioni:
- dell'art. 1 bis del CGS che richiede alle società ed ai loro rappresentanti, nello svolgimento di qualsiasi attività rilevante per l'ordinamento federale, di "comportarsi secondo principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"
- dell'art. 10.6 del CGS in ordine alla violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, che dichiara sanzionabili gli atti compiuti, con finalità di elusione delle predette norme, dai rappresentanti delle società allo scopo di far partecipare ad una gara calciatori "che comunque non abbiano titolo per prendervi parte"
- dell’art. 61.5 NOIF, avendo il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra falsamente attestato, “con conseguente responsabilità propria e della società”, che tutti i calciatori iscritti in lista erano regolarmente tesserati per la società e, in particolare, avendo falsamente autocertificato, “ai sensi della Regola 3 punto 5 del Regolamento Aia che il calciatore Alessio Picciarelli è regolarmente tesserato con la nostra società”
- degli artt. 28 e 33 delle NOIF, che identificano, quali calciatori aventi titolo a disputare le gare ufficiali di campionati professionistici, unicamente soggetti tesserati come professionisti o giovani di serie;
* che la responsabilità della società Pro Piacenza risulta accertata dalle chiare risultanze degli atti ufficiali e dalla verifica documentale presso l'Ufficio Tesseramenti della Lega; 
* che l'accertata responsabilità della società Pro Piacenza debba qualificarsi come "diretta" ai sensi dell'art. 4.1 del CGS, in quanto l'attività fraudolenta dei propri dirigenti era consapevolmente finalizzata ad impedire che la mancata presentazione alla gara in oggetto, integrando il quarto caso di rinuncia alla disputa di una gara nel medesimo campionato, avrebbe comportato l'esclusione della società dal campionato di competenza;
TUTTO CIO' CONSIDERATO
DELIBERA
1) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 17.5 del CGS, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) di infliggere alla società Pro Piacenza a norma dell'art. 10.8 del CGS la sanzione, prevista dall'art.18 comma 1 lettera i) del medesimo, di
"ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA"
3) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 18 del C.G.S., l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila);
4) di disporre, in conformità al parere interpretativo reso dalla Corte Federale di Appello con C.U. n. 064/CFA del 17 gennaio 2019, che:
- a norma dell’art. 53.3 delle NOIF, tutte le gare, disputate o meno, dalla Società Pro Piacenza nel girone di andata non hanno valore per la classifica, che viene riformulata senza tenere conto dei relativi risultati;
- a norma dell’art. 53.4 delle NOIF, fermo restando il risultato di cui al C.U. 143 DIV dell’8 gennaio 2019, tutte le gare ancora da disputare dalla Società Pro Piacenza saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara
fissata in calendario;
5) di infliggere al tesserato ADELFIO SALVATORE la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.12.2021;
6) di infliggere al massaggiatore PICCIARELLI ALESSIO la squalifica a tutto il 31.12.2019;
7) di rinviare ad un successivo e specifico Comunicato Ufficiale l’annullamento delle ammonizioni comminate ai calciatori nelle gare annullate con il presente provvedimento
".



Ma non solo. Qualche ora dopo l'esclusione, ecco la revoca dell'affiliazione (anche in questo caso la riproponiamo, perché la chicca dell'allenatore che denuncia, disconoscendo categoricamente la richiesta di tesseramento resterà negli annali):

"Il Presidente Federale
- preso atto che, con provvedimento in data odierna, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha disposto, a seguito delle consapevoli, plurime e fraudolente violazioni delle norme federali commesse dalla società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l. (di seguito per brevità Pro Piacenza) in occasione della gara Cuneo - Pro Piacenza del 17 febbraio 2019, l’esclusione della stessa dal Campionato di Serie C;
- considerato che, il Giudice Sportivo ha accertato che la società Pro Piacenza, in occasione dell’incontro del 17 febbraio 2019, ha inserito nella lista ufficiale di gara diversi nominativi di calciatori non tesserati per la società e che, soltanto attraverso tale comportamento, posto in essere in palese violazione delle norme federali ed al solo fine di eludere il divieto di scendere in campo con un numero di calciatori inferiore a sette previsto dalla Regola 3 del Gioco del Calcio, la società Pro Piacenza ha potuto disputare la gara;
- considerato che, nei giorni antecedenti la gara, la società Pro Piacenza ha presentato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico la richiesta di tesseramento del tecnico Cristian Galliano, il quale, con denuncia del 15 febbraio 2019 inviata a questa Federazione, ha disconosciuto categoricamente di avere sottoscritto detta richiesta;
- preso altresì atto che la società Pro Piacenza non sta da tempo garantendo le condizioni minime previste dal Sistema delle Licenze Nazionali FIGC per la regolare partecipazione al Campionato, in alcuni casi per la indisponibilità dello stadio, in altri per la assenza del personale steward, in altri ancora per la mancanza del numero sufficiente di calciatori e comunque per la acclarata assenza di tesserati che possano assicurare l’allestimento di una formazione e del relativo staff tecnico adeguati al livello della competizione professionistica, cui essa partecipa;
- tenuto conto che, in data odierna, la società Pro Piacenza si è vista altresì irrogare la penalizzazione di otto punti in classifica, che si aggiungono agli altri già irrogati in precedenza, e la ulteriore sanzione di 350.500,00 euro di ammenda, per non aver soddisfatto le prescrizioni in materia di rilascio della fideiussione richiesta alle società di Serie C; - ritenuto che, i fatti sopra rappresentati comprovino in maniera incontrovertibile lo stato di gravissima difficoltà in cui versa la società Pro Piacenza e costituiscano gravi e rilevanti violazioni delle norme emanate dalla Federazione, atte anche ad inficiare il regolare svolgimento del campionato di Serie C, Girone A, 2018/2019;
- tenuto conto che, con nota in data 14 febbraio 2019, inviata a mezzo pec alla società Pro Piacenza, da intendersi qui integralmente riportata, la Federazione, richiamando tutte le irregolarità riscontrate sotto il profilo gestionale-amministrativo, nonché le attività in corso da parte degli organi requirenti della giustizia sportiva e degli organi della Lega Pro, in ordine alle contestazioni dagli stessi sollevate, aveva preannunciato l’avvio del procedimento di revoca della affiliazione ex art. 16, commi 3 e 4 delle N.O.I. F.;
- ritenuto, alla luce di quanto esposto e delle gravi infrazioni all’ordinamento sportivo poste in essere dalla società Pro Piacenza, di non poter attendere il termine concesso con la richiamata nota del 14 febbraio 2019 per l’adozione del provvedimento di revoca della affiliazione, divenuto oramai indifferibile in considerazione dei gravissimi fatti occorsi dopo tale data; - visto l’art.16 commi 3 e 4 delle NOIF d e l i b e r a di revocare l’affiliazione alla società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l..
".

Ultimi corollari: la riscrittura della graduatoria del Girone A, della classifica marcatori e l'annullamento delle sanzioni disciplinari sia ai tesserati del Pro Piacenza sia a quelli tesserati per le altre società del Girone A.

"Mai più 20-0" le parole usate da Gabriele Gravina, presidente della Figc, a Giancarlo Giorgetti, sottosegretario con delega allo sport, dopo l'incontro, programmato da tempo e avvenuto tra i due proprio all'indomani degli incresciosi fatti. "Mai più". Nel 2000 uscì una canzone anti-guerra dal titolo 'Il mio nome è mai più': come nei versi di quella canzone, anche qui si ci sarà qualcuno che si dovrà impegnare a fare i conti con la propria vergogna.