Giudice Sportivo: inibiti Marchetti e Degli Esposti. 2 turni a Toscano e Prosperi

Giudice Sportivo: inibiti Marchetti e Degli Esposti. 2 turni a Toscano e ProsperiTMW/TuttoC.com
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Oggi alle 19:30Primo piano
di Valeria Debbia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 22 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società GIANA ERMINIO, L.R. VICENZA, NOVARA, POTENZA, PRO VERCELLI e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA € 600,00

SORRENTO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti circa, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (recidiva, supplemento r. Arbitrale).

AMMENDA € 500,00
GIANA ERMINIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato la porta interna dello spogliatoio ospiti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 400,00
OSPITALETTO FRANCIACORTA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo attardandosi per regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
AUDACE CERIGNOLA per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Sud, durante il minuto di raccoglimento, intonato cori e prodotto suoni di tamburi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 24° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
CATANIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Curva Nord Superiore Rosso, esposto, dal 20° al 45° minuto del secondo tempo, per circa venticinque minuti, uno striscione di 1 metro per 1 metro non autorizzato contenente una frase offensiva nei confronti della città di altra squadra avversaria. 
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

MARCHETTI STEFANO (CITTADELLA)
1. per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione e, alla notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di gioco;
2. per avere, al termine della gara, reiterato la condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto lo attendeva nel corridoio che conduce agli spogliatoi proferendo parole irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta:
1. non corretta in quanto, a seguito di una revisione FVS, sferrava un pugno con forza nei confronti della plastica esterna della propria panchina;
2. irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito della revisione FVS, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).



INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 OTTOBRE 2025 ED AMMONIZIONE (I INFR)
MARULLA KEVIN (TRIESTINA)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica protestando nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 OTTOBRE 2025
VALORI PIETRO (CASERTANA)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, protestava platealmente, proferendo nei loro confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

TORTORA CARMINE (AZ PICERNO)
per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, durante il rientro negli spogliatoi, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti ripetuta più volte per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale adottata a seguito di una revisione FVS.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TOSCANO DOMENICO (CATANIA)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica entrando nell’area di revisione FVS e protestando nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS.
PROSPERI FABIO (CAVESE)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito di una revisione FVS, pronunciava nei suoi confronti una frase offensiva/ irriguardosa e gli rivolgeva un gesto offensivo per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
IORI MANUEL (CITTADELLA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)

DIANA AIMO (UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)
TABBIANI LUCA (TRENTO)

COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

MOSCHELLA IVAN (CATANIA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva e, avvicinatosi all’area di revisione FVS, protestava veementemente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 1.000,00

MARTIRIGGIANO MAURIZIO (AZ PICERNO)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del Delegato alla gestione evento della società avversaria, in quanto, mentre quest’ultimo gli impediva l’accesso all’area spogliatoi attraverso l’ingresso riservato alla Quaterna Arbitrale, proferiva nei suoi confronti parole offensive e minacciose.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).