Giudice Sportivo: mano pesante su Longo (Monopoli) e Corti (Pergolettese)

Giudice Sportivo: mano pesante su Longo (Monopoli) e Corti (Pergolettese)TMW/TuttoC.com
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Oggi alle 19:40Primo piano
di Valeria Debbia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 22 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

LONGO SALVATORE (MONOPOLI)
A) tre gare di squalifica effettive per avere, all’ 8°minuto del primo tempo, tenuto una condotta  violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, lo colpiva con un pugno all’altezza dello stomaco facendolo cadere a terra e provocandogli un lieve e momentaneo dolore.
B) Euro 500,00 di ammenda, per aver tenuto un comportamento non corretto, in quanto, alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco colpiva tabellone LED posto dietro la porta danneggiandolo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco e, dall'altra, la possibilità per il calciatore avversario di riprendere la gara dopo l’intervento del massaggiatore (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. c.c., documentazione video - obbligo risarcimento danni se richiesto).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CORTI NICCOLO (PERGOLETTESE)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al volto, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VELTRI ANGELO (AZ PICERNO)
per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.
SINA SAMUELE (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
COCCHI MATTEO (INTER U23)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VANO MICHELE (CASERTANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CALABRESE BERNARDO (LATINA)