Giudice Sportivo, nove club multati: la Torres per multipli lanci di liquidi in campo
Il Giudice Sportivo e il suo sostituto, nella doppia seduta del 13 Aprile 2026, hanno adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito ai club:
SOCIETA'
AMMENDA € 1.200,00
FOGGIA
A) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Anello Superiore, esposto, per tutta la durata della gara, uno striscione (di circa 30 * 1 metri) non autorizzato;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’aver lanciato:
1. al 49° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale ed entrambe le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco, un petardo di notevole potenza lanciato dalla Curva Nord sul terreno di gioco in prossimità della linea di fondo, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la pericolosità intrinseca delle condotte sub B, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che, con riferimento alle condotte sub B), non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.000,00
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 1° e al 66° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 41° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 900,00
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Lato Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver, lanciato, durante la gara, complessivamente diciotto bicchieri di plastica (di cui cinque contenenti liquido) e tre bottigliette di Caffè Borghetti da 3 cl nel recinto di gioco e precisamente:
1. al 22° minuto del primo tempo un bicchiere contenente liquido in direzione della panchina avversaria che cadeva sul lato sinistro della stessa;
2. al 27° minuto del primo tempo un bicchiere contenente liquido nelle vicinanze degli Steward;
3. al 29° minuto del primo tempo una bottiglietta di Caffè Borghetti in direzione dell’area tecnica della panchina avversaria;
4. al 30° e 46° minuto del primo tempo due bicchieri contenenti liquido nel recinto di gioco;
5. al 18° minuto del secondo tempo un bicchiere contenente liquido verso la parte alta della panchina occupata dai sanitari della Croce Rossa, per poi cadere a bordo campo a pochi metri dalla linea laterale.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 750,00
COSENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 63°, all’87° e all’88° minuto della gara, tre fumogeni sul terreno di gioco, che cadevano in prossimità della bandierina del calcio d’angolo, provocando la bruciatura del manto erboso sintetico.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., (ivi compresa la pericolosità dei lanci) ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 400,00
ALCIONE MILANO per avere due propri tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale).
AMMENDA € 200,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TEAM ALTAMURA per avere, i suoi sostenitori (circa la totalità dei 266 presenti) posizionati nel Settore Tribuna Supporter, intonato, al 64° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,90/485 ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 302 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 65° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
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