Giudice Sportivo playoff: Vrenna jr schiaffeggia Ronaldo, inibito fino al 31/7

Giudice Sportivo playoff: Vrenna jr schiaffeggia Ronaldo, inibito fino al 31/7TMW/TuttoC.com
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Ieri alle 19:45Altre news
di Valeria Debbia
Multate Giana Erminio e Ternana. Due turni di stop per Scheffer (Atalanta U23). Crotone senza Cargnelutti e Di Pasquale

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 18 MAGGIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di andata del Secondo Turno Play Off Nazionale i sostenitori delle Società GIANA ERMINIO, PESCARA, TERNANA, e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori 

SOCIETA'
AMMENDA € 3.000,00

GIANA ERMINIO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver acceso, subito dopo la segnatura della rete da parte della propria squadra, un fumogeno all’interno del proprio Settore determinando, con tale condotta, una sospensione della gara di circa 30 secondi, in attesa che tornasse una corretta visibilità per l’utilizzo delle telecamere utilizzate dal VAR;
B) per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, presentandosi in ritardo per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in cumulo materiale [euro 1000 per condotta sub A) e euro 2000 per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., art 1.2 Regolamento Play Off e Play Out 2024/2025 (C.U. n. 286/L del 18.04.2025), valutate le modalità complessive dei fatti [ivi comprese la necessità di sospensione della gara per i fatti sub A) e la circostanza che ha determinato il ritardato inizio della gara] e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 21° e al 29° minuto del secondo tempo e al termine della gara, quattro fumogeni sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 30 secondi in entrambe le circostanze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la sospensione della gara) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r., Arbitrale, r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).



DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 LUGLIO 2025

VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
per avere, alla fine del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto:
1. mentre le squadre facevano rientro nel tunnel che conduce agli spogliatoi, durante un diverbio tra i calciatori di entrambe le squadre, colpiva con uno schiaffo al volto il calciatore avversario SIG. POMPEU DA SILVA;
2. dopo essere stato allontanato dai tesserati della sua squadra, mentre faceva rientro nello spogliatoio, colpiva con un forte pugno un pannello posto come divisorio fra l’ingresso spogliatoio e il tunnel spogliatoi, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutati le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCHEFFER BRACCO MATEO MARTIN (ATALANTA U23)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone, sbracciando lo colpiva con una manata al volto con media intensità senza conseguenze. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta. 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)

AMMONIZIONE (I INFR)
CERESOLI ANDREA (ATALANTA U23)
BIANCHINI GIANCARLO (AUDACE CERIGNOLA)
D'ALTERIO FRANCESCO PIO (CROTONE)
CAFERRI LORENZO (GIANA ERMINIO)
FERRARI FRANCO (L.R. VICENZA)
LEVERBE MAXIME JEAN R (L.R. VICENZA)
SQUIZZATO NICCOLO (PESCARA)
CURCIO ALESSIO (TERNANA)
DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)
NICASTRO FRANCESCO (VIS PESARO)
SCHIAVON MATTEO (VIS PESARO)