Giudice Sportivo: 7 società multate. Inibiti 3 ds. Un turno a Raffaele e Maiuri

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 25 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 24 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CAVESE, MONOPOLI, SALERNITANA, SIRACUSA e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 1.000,00
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 44° minuto del secondo tempo, un accendino all’interno dell’area di rigore avversaria, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la relativa
pericolosità intrinseca, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
SIRACUSA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti, nell’avere lanciato, al 16° minuto del secondo tempo, un petardo sul terreno di gioco, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara per circa un minuto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale).
AMMENDA € 800,00
COSENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in
campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
GIUGLIANO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
MONOPOLI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
TEAM ALTAMURA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato:
1. un seggiolino posto nel Settore Curva Nord loro riservato;
2. parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 48° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, si avvicinava all’area di revisione e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n. 1).
AMARANTE ALESSANDRO (SORRENTO)
per avere, al 54° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, durante una revisione FVS, usciva dall’area tecnica proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 OTTOBRE 2025
FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, mentre quest’ultimo si accingeva ad entrare negli spogliatoi, gli si avvicinava e pronunciava nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CESARETTI ALESSANDRO (LATINA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, entrava sul terreno di gioco per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAIURI VINCENZO (AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (SALERNITANA)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, proferiva nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA)
ARONICA SALVATORE (TRAPANI)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SALSANO EMILIO (AZ PICERNO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
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