Giudice Sportivo: due turni di squalifica per Coppitelli e Raffaele. Inibito Menga
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 16 e 17 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 14, 15 E 16 FEBBRAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società CAVESE, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PERUGIA, PONTEDERA, POTENZA, RAVENNA, SAMBENEDETTESE, TEAM ALTAMURA, TERNANA, TRENTO, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; - considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
SOCIETA'
AMMENDA € 1.500,00
CASARANO per avere, i suoi sostenitori (il 50% circa dei 669 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 2° e al 47° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per cinque volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuto in entrambe le circostanze per dieci volte; 2. all’11° minuto del primo tempo, un coro minaccioso e incitante alla violenza, ripetuto per tre volte. Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub 1), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.000,00
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre bottigliette semipiene e dodici bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 900,00
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 800,00
CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, durante la gara, lanciato nel recinto di gioco, venti fumogeni, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
PINETO per avere un suo tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2 C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
VIRTUS VERONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’aver danneggiato la copertura in plexiglass della panchina da loro occupata. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 316 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 65° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte in entrambe le circostanze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 APRILE 2026
MENGA MICHELE (VIS PESARO) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (sanzione che tiene conto della qualifica di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG. MENGA MICHELE e dell’essere stata la condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
CACACE DAVIDE (SORRENTO) per avere, al termine della gara, mentre l’Arbitro si trovava ancora sul terreno di gioco, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, gli si avvicinava proferendo parole irriguardose e irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, recatosi nell’area spogliatoi, colpiva con un calcio uno dei pannelli fotografici presenti nel corridoio antistante gli spogliatoi danneggiandolo. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava veementemente nei confronti del IV Ufficiale proferendo parole irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (SALERNITANA) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica ed entrava nell’area di revisione protestando con parole e gesti nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 1).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FOSCHI LUCIANO (RENATE) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, durante una sostituzione di un calciatore, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto protestava platealmente nei suoi confronti urlando e gesticolando verso di lui. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GALLO FABIO (L.R. VICENZA)
AMMENDA € 1.000,00
FLORO FLORES ANTONIO (BENEVENTO) per avere, al termine della gara, mentre le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto gli si avvicinava a una distanza di circa venti centimetri, proferendo parole irrispettose e offensive nei suoi confronti. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. proc. fed.).
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CICIRIELLO GIUSEPPE (LATINA) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto usciva dall’area tecnica di circa dieci metri e, con il pallone non in gioco, si avvicinava alla linea perimetrale del campo per provocarlo con toni minacciosi. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MACCALI MICHAEL (GIANA ERMINIO) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nonostante i precedenti richiami, si alzava dalla panchina aggiuntiva e proferiva una frase irrispettosa nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
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