Giudice Sportivo, nove calciatori squalificati: due turni per Proia (Casertana) e Guarneri (Ospitaletto)

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 6 e 7 ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito ai calciatori:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PROIA FEDERICO (CASERTANA) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva con la pianta della scarpa all’altezza del malleolo, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con la pianta del piede (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
GUARNERI MATTIA (OSPITALETTO FRANCIACORTA) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo il ginocchio dell’avversario con i tacchetti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PATTARELLO EMILIANO (AREZZO) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto avvicinatosi a quest’ultimo, proferiva nei suoi confronti parole irriguardose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
BARBINI MATTEO (DOLOMITI BELLUNESI) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PAGLINO STEFANO (SORRENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MICELI MIRKO (MONOPOLI)
LADINETTI RICCARDO (PONTEDERA)
AKPA AKPRO JEAN-GUY (PRO VERCELLI)
AURILETTO SIMONE (RENATE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)
ROSSINI MATTEO (CARPI)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
MIGNANELLI DANIELE (DOLOMITI BELLUNESI)
MENARINI FRANCESCO (FORLÌ)
TOURE MOUSSA (SAMBENEDETTESE)
DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)
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