Giudice Sportivo: pesante ammenda per il Livorno. Braglia lascia Perugia con una squalifica

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 20 e 21 Ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 17, 18, 19 E 20 OTTOBRE SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CROTONE, LECCO, L.R. VICENZA, POTENZA, RAVENNA, TORRES e UNION BRESCIA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
SOCIETA'
AMMENDA € 2.400,00
LIVORNO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, al 3°, al 4°, al 9° al 10, all’11° e al 28° minuto del primo tempo, e al 1° minuto del secondo tempo, undici petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver fatto esplodere, durante la gara, tre petardi nel proprio Settore senza conseguenze;
3. nell’aver lanciato, al termine della gara, durante i festeggiamenti, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere l’80% circa dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 32° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso;
C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo:
1. dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto, non si presentavano puntualmente all’ingresso in campo;
2. di due minuti l’inizio del secondo tempo, in quanto non si presentavano puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A) e B), misura della sanzione, in cumulo materiale [ammenda € 1400 per le condotte sub A) e B) e € 1.000,00 per la condotta sub C)], in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compreso la pericolosità dei lanci effettuati per la condotta sub A), con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub C) e rilevato che, con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
UNION BRESCIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell’aver:
1. lanciato, prima dell’inizio della gara, tre bengala sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso;
2. lanciato, al 14° minuto del secondo tempo, dopo la segnatura della rete da parte della propria squadra, due bengala sul terreno di gioco, un fumogeno e un petardo all’interno dell’area di rigore così provocando la bruciatura del manto erboso e rendendo necessario, l’intervenuto dei Vigili del Fuoco per consentirne la relativa rimozione;
3. lanciato, durante la gara, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. danneggiato, otto seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.200,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre la squadra avversaria lasciava il terreno di gioco, tre bottigliette semipiene e decine di fazzoletti appallottolati in direzione dei componenti della squadra avversaria, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la odiosità della condotta posta in essere rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, mentre le squadre erano schierate in campo per i saluti, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
MONOPOLI per avere, la totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro incitante alla violenza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per avere circa il 50% dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 14° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti di Istituzioni Calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
CATANIA per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 2° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, ripetuto per circa dieci secondi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TEAM ALTAMURA per avere, i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Tribuna Supporters intonato, al 35° e all’82° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto in tutte le predette circostanze, per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 75%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 26° minuto del primo tempo e al 24° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per tre volte nella prima circostanza e per due volte nella seconda circostanza.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 DICEMBRE 2025
SACCHI GIULIANO (CARPI) per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto a seguito del provvedimento di espulsione comminato nei confronti di un calciatore della propria squadra, si avvicinava all’Arbitro toccando il cartellino rosso per impedirgli di estrarlo e facendo cadere a terra il cartellino. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la sua gravità e l’esecrabilità del gesto posto in essere.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 OTTOBRE 2025
MIDOLO ANTONIO (SIRACUSA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a seguito di un comportamento antisportivo posto in essere da un proprio tesserato, si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica concorrendo ad alimentare un clima di tensione.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
GARGIULO ALFONSO (SORRENTO)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ROGNINI DIEGO (PIANESE) per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una revisione FVS, alzatosi dalla panchina, proferiva frasi irriguardose nei suoi confronti concorrendo ad alimentare un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CERVERA GIANLUCA (CASERTANA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a seguito di un comportamento antisportivo posto in essere da un tesserato avversario, si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica concorrendo ad alimentare un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DE VEZZE DANIELE (PINETO) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante un’interruzione di gioco, rispondeva agli insulti ricevuti, proferendo, a sua volta, ripetuti insulti nei confronti del Sig. DICUONZO STEFANO. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BRAGLIA PIERO (PERUGIA)
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CESARETTI ALESSANDRO (LATINA) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di squalifica in corso di esecuzione (C.U. n. 26/DIV del 14.10.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S., prima dell’inizio della gara, faceva accesso nel recinto di gioco per dirigere il riscaldamento dei portieri della propria squadra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (squalifica da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MIRAMARI ALESSANDRO (FORLÌ)
AMMONIZIONE (I INFR)
CASSANI STEFANO (CARPI)
IORI MANUEL (CITTADELLA)
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
DICUONZO STEFANO (PERUGIA) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante un’interruzione di gioco:
1. abbandonava la sua area tecnica e proferiva ripetuti insulti nei confronti del Sig. DE VEZZE DANIELE;
2. si avvicinava a quest’ultimo, lo prendeva per la maglia e lo strattonava, così concorrendo ad alimentare un clima di tensione.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in essere (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
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