Giudice Sportivo, quattro dirigenti inibiti. Un turno di stop per mister Quaresmini (Ospitaletto)

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 6 e 7 ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito a dirigenti e allenatori:
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
CRIPPA MASSIMO (RENATE) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva, e protestava platealmente proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
LAURIOLA MATTEO (TEAM ALTAMURA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto usciva dall’area tecnica e pronunciava nei suoi confronti parole irrispettose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 OTTOBRE 2025
MAVILLA MATTEO ALFREDO (ALCIONE MILANO)
A) per avere, al temine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale lasciava il terreno di gioco, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, si avvicinava all’Arbitro e protestava ripetutamente nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere reiterato il predetto comportamento in quanto, una volta entrati negli spogliatoi, continuava a proferire parole irriguardose nei confronti dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER 10 GIORNI ED € 500,00 DI AMMENDA
AMARANTE ALESSANDRO (SORRENTO) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto:
1. prima dell’inizio della gara, faceva acceso nel recinto di gioco, sul terreno di gioco e nell’area spogliatoi, prima di prendere posizione in Tribuna;
2. al termine della gara, faceva accesso negli spogliatoi restandovi per oltre un quarto d’ora nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 20/DIV del 25.09.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. che vietano l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
DE LUCIA ALFONSO (GIUGLIANO) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per contestarne l’operato e, a gioco fermo, lanciava il pallone in campo in segno di protesta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
QUARESMINI ANDREA (OSPITALETTO FRANCIACORTA) per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava veementemente e platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA
CUDINI MIRKO (GIUGLIANO) per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione scalciava con violenza un cono che delimitava l’area tecnica.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (III INFR)
MIRAMARI ALESSANDRO (FORLÌ)
GRECO LEANDRO (PRO PATRIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MAGGIONI DANIELE (ATALANTA U23) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire verso una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
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