Giudice Sportivo semifinali playoff: un turno di stop a Capomaggio

Giudice Sportivo semifinali playoff: un turno di stop a CapomaggioTMW/TuttoC.com
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lunedì 26 maggio 2025, 21:30Altre news
di Matteo Ferri

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 26 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 25 MAGGIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare di andata delle Semifinali i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, L.R. VICENZA, PESCARA e TERNANA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00
PESCARA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, così provocando la bruciatura del manto sintetico;
2. lanciato, al 4° minuto del primo tempo e al 10° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco così provocando la bruciatura del manto sintetico;
3. lanciato, al 42° minuto del primo tempo e al 4° minuto del secondo tempo, cinque bicchieri semipieni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. lanciato, al 15° minuto del primo tempo, al 5° e al 10° minuto del secondo tempo, cinque bicchieri semipieni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 5. lanciato, prima dell’inizio del secondo tempo e al 27° minuto del secondo tempo, due bottigliette da mezzo litro semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze;
6. lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, due monetine e un pezzo di asta di bandiera in plastica (della dimensione di circa 20 cm) nel recinto di gioco, che colpivano tre steward mentre invitavano i tifosi arrampicati sulla recinzione a scendere, senza conseguenze;
7. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;
8. danneggiato alcuni elementi degli spalti loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti sopra indicati sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi, rilevato che non si sono verificate conseguenze (ulteriori rispetto al ferimento dei tre Steward e alla bruciatura del manto erboso) che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto)

AMMENDA € 1.200,00
TERNANA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. prima dell’inizio della gara, due fumogeni sul terreno di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso; 2. prima dell’inizio della gara, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, esposto, qualche minuto prima dell’inizio della gara e fino all’8° minuto del primo tempo, una bandiera di circa 2 metri per 1 metro, non autorizzata.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00
AUDACE CERIGNOLA
per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato un coro durante il minuto di raccoglimento, disposto dalla FIGC. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

LABRICCIOSA DIEGO (PESCARA) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale in quanto, nonostante i ripetuti richiami, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava veementemente nei suoi confronti rincorrendolo per alcuni metri per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
COCCIA GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA)
DELLA MORTE MATTEO (L.R. VICENZA)
MEROLA DAVIDE (PESCARA)
ALOI SALVATORE (TERNANA)
CASASOLA TIAGO MATIAS (TERNANA)